Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.