IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la convenzione recante  statuto  delle  Scuole  europee,  con
allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994; 
  Vista la legge 6 marzo 1996, n.  151  di  «Ratifica  ed  esecuzione
della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati,
fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2016,   n.   243,   recante
«Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con
particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno» , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18 e,  in  particolare,  l'articolo  6,  comma  1-bis,  come
modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera i),  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i
servizi territoriali» , convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» ; 
  Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo
per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che
ha disposto l'attribuzione dell'autonomia  organizzativa,  didattica,
di ricerca e sperimentazione alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo  21,
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ; 
  Visto il regolamento generale delle Scuole europee,  approvato  dal
Board of Governors (General Rules of the  European  Schools  -  Ref.:
2014-03-D-14-en-11); 
  Visto il regolamento sulle Scuole europee accreditate  (Regulations
on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); 
  Vista l'organizzazione degli studi e dei corsi nelle Scuole europee
(Organisation of Studies and Courses in the  European  Schools  Ref.:
2019-04-D-13-en-2); 
  Visto il controllo sul  livello  di  competenza  linguistica  nella
procedura per il reclutamento dei docenti e del  personale  educativo
di supporto non madrelingua  (Control  of  the  level  of  linguistic
competence as part of the procedure  for  recruitment  of  non-native
speaker   teaching    and    educational    support    staff    Ref.:
2018-01-D-65-en-3); 
  Visto il regolamento per la Licenza liceale europea  (Baccalaureato
europeo)  (Regulations   for   the   European   Baccalaureate   Ref.:
2014-11-D-11-en-9); 
  Vista la convenzione di accreditamento e  di  cooperazione  tra  le
Scuole europee e la Scuola europea di  Brindisi  sottoscritta  il  19
gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga
convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; 
  Vista  la  convenzione  aggiuntiva   per   il   conseguimento   del
Baccalaureato europeo sottoscritta tra le Scuole europee e la  Scuola
europea di Brindisi il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino  al
31 agosto 2024 con analoga convenzione  sottoscritta  dalle  medesime
parti il 14 luglio 2021; 
  Sentita la Regione Puglia; 
  Acqisito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore   della
pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 2 maggio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'Adunanza  di  sezione  del  7
giugno 2022; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge  n.  400  del
1988 (nota n. 63079 del 19 luglio 2022) cosi'  come  attestata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6959 del 28  luglio
2022; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  adottano  le  seguenti
definizioni: 
    a) ciclo di osservazione: S1-S3, per indicare i  primi  tre  anni
del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondenti alla scuola
secondaria di primo grado del sistema scolastico nazionale; 
    b) ciclo  di  pre-orientamento:  S4-S5,  per  indicare  il  primo
biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente  al
primo biennio della scuola secondaria di secondo  grado  del  sistema
scolastico nazionale; 
    c) ciclo di orientamento: S6-S7, per indicare il secondo e ultimo
biennio del ciclo secondario  del  curricolo  europeo  corrispondente
agli ultimi tre anni della scuola secondaria  di  secondo  grado  del
sistema scolastico nazionale; 
    d) alunni senza sezione linguistica, o swals,  per  indicare  gli
alunni SWALS (Students Without A Language Section) per  i  quali,  ai
sensi dell'articolo 47, lettera e), del  regolamento  generale  delle
Scuole europee, approvato dal Board of Governors  (General  Rules  of
the European Schools  -  Ref.:  2014-03-D-14-en-10),  non  esiste  la
sezione linguistica corrispondente alla propria  lingua  madre/lingua
dominante per cui tutti gli insegnamenti sono veicolati in una  delle
lingue veicolari (inglese, francese  o  tedesco),  ma  mantengono  il
diritto ad avere l'insegnamento della lingua 1 nella  propria  lingua
madre/lingua dominante; 
    e) insegnamento della Lingua 1, per indicare l'insegnamento della
lingua madre o lingua dominante per tutti gli alunni; 
    f)  Consiglio  superiore,  Segretario   generale,   Consigli   di
ispezione, per indicare i tre organi delle  Scuole  europee  previsti
dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1996,  n.  151  di  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante Statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»,  e  citati  nel
testo; 
    g) Regolamento generale delle scuole  europee,  per  indicare  il
regolamento generale delle scuole europee,  approvato  dal  Board  of
Governors delle scuole europee (General Rules of the European Schools
- Ref.: 2014-03-D-14-en-11); 
    h) Regolamento sulle scuole europee accreditate, per indicare  il
regolamento sulle scuole europee accreditate, approvato dal Board  of
Governors delle scuole europee (Regulations  on  Accredited  European
Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); 
    i) Regolamento per la Licenza liceale europea,  per  indicare  il
regolamento per la Licenza liceale  europea  (Baccalaureato  europeo)
(Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - La convenzione recante statuto delle Scuole  europee,
          con allegati, fatta a Lussemburgo il  21  giugno  1994,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 212 del 17 agosto 1994. 
              - La legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione
          della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con
          allegati, fatta  a  Lussemburgo  il  21  giugno  1994»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996,  n.  70,
          S.O. 
              - Si riportano i commi 3 e 4  dell'articolo  17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art.  6,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi
          urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,   con
          particolare riferimento a  situazioni  critiche  in  alcune
          aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2016, n. 304,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
              «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - Omissis. 
              1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il  Ministero
          dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo  e  del
          secondo  ciclo  di  istruzione  della  Scuola  europea   di
          Brindisi  presso  un'unica   istituzione   scolastica.   Il
          medesimo   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Omissis». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel termine di nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo 355 del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  ,  con  quelle  della
          presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b)   razionalizzazione   degli   organi    a    norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo
          59 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
          13 la riforma degli uffici periferici del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge  6  marzo
          1996, n. 151  «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione
          recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a
          Lussemburgo il 21 giugno 1994», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O.: 
              «Art. 7 (Organi della Scuola). - Gli  organi  comuni  a
          tutte le Scuole sono i seguenti: 
                1. il Consiglio superiore; 
                2. il Segretario generale; 
                3. i Consigli d'ispezione; 
                4. la Camera dei ricorsi. 
              Ciascuna   Scuola   e'   amministrata   dal   Consiglio
          d'amministrazione e gestita dal direttore.»