Art. 3 Articolazione della Scuola 1. La Scuola funziona con due sezioni linguistiche, anglofona e italiana, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee. 2. La Scuola si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo). 3. In conformita' a quanto disposto nell'articolo 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151, gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studio hanno valore nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni e con gli effetti ivi disciplinati. 4. Le sezioni della Scuola sono funzionanti presso un'unica istituzione scolastica statale individuata, tramite il Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia, tra quelle che hanno ottenuto una positiva valutazione da parte del Segretariato generale.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O.: «Art. 5. - 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti. 2. Il ciclo completo di studi secondari e' sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e' oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato «accordo sulla licenza liceale europea». Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato. I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola: a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita' esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per «Universita'» si intendono: a) le universita', b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle universita'.».