Art. 3 
 
                     Articolazione della Scuola 
 
  1. La Scuola funziona con due  sezioni  linguistiche,  anglofona  e
italiana, da intendersi come sezioni di  una  istituzione  scolastica
statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole
europee. 
  2. La Scuola si struttura in un ciclo  materno  (dell'infanzia)  di
due anni; in un ciclo elementare (primaria) di  cinque  anni;  in  un
ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione:  S1-S3;  ciclo
di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7).  Il  ciclo
completo degli  studi  secondari  si  conclude  con  l'esame  per  il
conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo). 
  3. In conformita' a quanto disposto nell'articolo 5 della  legge  6
marzo 1996, n. 151, gli anni di studio compiuti con buon esito  nella
Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studio hanno valore  nel
territorio degli Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni  e
con gli effetti ivi disciplinati. 
  4.  Le  sezioni  della  Scuola  sono  funzionanti  presso  un'unica
istituzione scolastica  statale  individuata,  tramite  il  Piano  di
dimensionamento scolastico della Regione Puglia, tra quelle che hanno
ottenuto una positiva valutazione da parte del Segretariato generale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge  6  marzo
          1996, n. 151  «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione
          recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a
          Lussemburgo il 21 giugno 1994», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O.: 
              «Art. 5. - 1. Gli anni  di  studio  compiuti  con  buon
          esito nella Scuola, nonche' i diplomi e  i  certificati  di
          studi  hanno  valore  nel  territorio  degli  Stati  membri
          conformemente  ad  una  tabella  di  equivalenze   e   alle
          condizioni stabilite dal Consiglio superiore come  previsto
          all'articolo 11,  previo  accordo  degli  organi  nazionali
          competenti. 
              2. Il ciclo completo di studi secondari  e'  sanzionato
          dal rilascio della licenza liceale europea, che e'  oggetto
          dell'accordo dell'11 aprile 1984  che  modifica  l'allegato
          allo statuto della Scuola europea relativo  al  regolamento
          della  licenza  liceale  europea,  in  seguito   denominato
          «accordo  sulla  licenza  liceale  europea».  Il  Consiglio
          superiore, con votazione all'unanimita' dei  rappresentanti
          degli  Stati  membri,  adotta   le   eventuali   necessarie
          modifiche dell'accordo precitato. 
              I titolari della  licenza  liceale  europea  conseguite
          presso la Scuola: 
                a) godono, nello Stato membro di cui sono  cittadini,
          di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del
          diploma o certificato  che  in  questo  stesso  paese  sono
          rilasciati al termine degli studi secondari; 
                b) possono chiedere di essere  ammessi  in  qualsiasi
          universita' esistente nel  territorio  di  qualsiasi  Stato
          membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in
          possesso di titoli di studio equivalenti. 
              Agli   effetti   dell'applicazione    della    presente
          convenzione per «Universita'» si intendono: 
                a) le universita', 
                b) gli istituti ai quali  lo  Stato  membro  nel  cui
          territorio  sono  situati  riconosce  carattere  analogo  a
          quello delle universita'.».