Art. 4 
 
                Organizzazione didattica della Scuola 
 
  1. La Scuola e' associata al sistema  delle  scuole  europee  e  ne
adotta il curricolo compresi i sillabi,  l'organizzazione  dei  corsi
per quanto attiene  al  monte  ore  settimanale  e  alle  materie  di
insegnamento  previste,  nonche'  il  sistema  di   valutazione,   lo
svolgimento dell'esame  di  Licenza  liceale  europea  (Baccalaureato
europeo), i criteri di formazione dei  gruppi  classe  e  ogni  altro
aspetto connesso all'organizzazione e all'attuazione del curricolo  e
al conseguimento del titolo di studio finale.  Deve  essere  altresi'
assicurata l'organizzazione delle sezioni linguistiche secondo quanto
previsto dal regolamento sulle  scuole  europee  accreditate  nonche'
l'attuazione della politica linguistica, ossia i principi in base  ai
quali  e'  prevista  l'offerta  dell'insegnamento  delle  lingue  nel
sistema delle scuole europee, compreso l'insegnamento della Lingua  1
agli alunni senza sezione linguistica o swals, previa indicazione  di
un numero minimo di allievi approvato dal Consiglio superiore. 
  2. Sono adottati interventi e misure, stabiliti dal  sistema  delle
scuole europee, volti a facilitare  la  possibile  accoglienza  degli
alunni con esigenze educative specifiche negli ultimi  due  anni  del
ciclo  secondario  (S6  -  S7);  negli  altri  cicli,  dalla   scuola
dell'infanzia alla classe S5, e' adottata la normativa  nazionale  in
materia di inclusione scolastica. 
  3. La Scuola, fatte salve le competenze  in  materia  di  autonomia
scolastica, adotta il calendario scolastico in conformita' con quanto
previsto nel regolamento generale delle scuole europee.