Art. 4 Organizzazione didattica della Scuola 1. La Scuola e' associata al sistema delle scuole europee e ne adotta il curricolo compresi i sillabi, l'organizzazione dei corsi per quanto attiene al monte ore settimanale e alle materie di insegnamento previste, nonche' il sistema di valutazione, lo svolgimento dell'esame di Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo), i criteri di formazione dei gruppi classe e ogni altro aspetto connesso all'organizzazione e all'attuazione del curricolo e al conseguimento del titolo di studio finale. Deve essere altresi' assicurata l'organizzazione delle sezioni linguistiche secondo quanto previsto dal regolamento sulle scuole europee accreditate nonche' l'attuazione della politica linguistica, ossia i principi in base ai quali e' prevista l'offerta dell'insegnamento delle lingue nel sistema delle scuole europee, compreso l'insegnamento della Lingua 1 agli alunni senza sezione linguistica o swals, previa indicazione di un numero minimo di allievi approvato dal Consiglio superiore. 2. Sono adottati interventi e misure, stabiliti dal sistema delle scuole europee, volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con esigenze educative specifiche negli ultimi due anni del ciclo secondario (S6 - S7); negli altri cicli, dalla scuola dell'infanzia alla classe S5, e' adottata la normativa nazionale in materia di inclusione scolastica. 3. La Scuola, fatte salve le competenze in materia di autonomia scolastica, adotta il calendario scolastico in conformita' con quanto previsto nel regolamento generale delle scuole europee.