Art. 7 
 
                               Alunni 
 
  1. Al solo  fine  dell'ammissione  alla  Scuola,  gli  alunni  sono
suddivisi in tre categorie: 
    categoria 1 - figli dei funzionari della Base delle Nazioni unite
di Brindisi e delle altre istituzioni europee e internazionali; 
    categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che
abbiano stipulato accordi con la  Scuola,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui al comma 2; 
    categoria  3  -  figli  di  italiani  e  non,  che  scelgono   di
frequentare  la  Scuola  la  cui  ammissione  e'   subordinata   alla
disponibilita' di posti, secondo i criteri e le modalita' di  cui  al
comma 2. 
  2. Hanno priorita' di accesso alla Scuola gli  alunni  appartenenti
alla categoria 1. L'inserimento degli  alunni  nuovi  iscritti  nelle
classi avviene  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  stabilite  con
delibera adottata  dal  consiglio  di  istituto,  previo  parere  del
comitato  tecnico-scientifico  ed  in  conformita'  con  la  politica
linguistica delle scuole europee. 
  3. La valutazione degli alunni segue i criteri,  le  procedure,  la
scansione temporale, la modulistica e il sistema di  valutazione  del
sistema  delle  scuole  europee.  Il  consiglio  di   classe   decide
sull'ammissione alla classe successiva. 
  4. Il ricorso relativo agli esami  di  Baccalaureato  europeo  puo'
essere inoltrato  dal  candidato,  che  si  ritenga  pregiudicato  in
seguito ad un vizio  di  forma,  al  Segretario  generale,  ai  sensi
dell'articolo 12 del regolamento per la Licenza liceale europea.