Art. 7 Alunni 1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie: categoria 1 - figli dei funzionari della Base delle Nazioni unite di Brindisi e delle altre istituzioni europee e internazionali; categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2; categoria 3 - figli di italiani e non, che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione e' subordinata alla disponibilita' di posti, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2. 2. Hanno priorita' di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalita' stabilite con delibera adottata dal consiglio di istituto, previo parere del comitato tecnico-scientifico ed in conformita' con la politica linguistica delle scuole europee. 3. La valutazione degli alunni segue i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di valutazione del sistema delle scuole europee. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva. 4. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato europeo puo' essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per la Licenza liceale europea.