Art. 8 
 
                 Personale docente, amministrativo, 
                  tecnico e ausiliario della Scuola 
 
  1. Il personale della Scuola e' costituito dal personale scolastico
ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato
da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non
italiana  o,  comunque,  in  possesso  dei  livelli   di   competenza
linguistica  specificati  nel  documento  approvato  dal   Board   of
Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini  del
reclutamento  di  docenti  non  madre  lingua,  nonche'   di   titolo
professionale  per  l'insegnamento  conseguito  anche  in  un   Paese
straniero, purche' riconosciuto in un Paese  membro  UE,  annualmente
reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle  risorse  di
cui all'articolo 6  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
  2. Il servizio prestato presso la Scuola  e'  equiparato  a  quello
prestato presso le scuole nazionali statali. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          29  dicembre  2016,  n.  243  «Interventi  urgenti  per  la
          coesione   sociale   e   territoriale,   con    particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
              «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al  fine  di
          garantire l'adozione del curricolo previsto per  le  scuole
          europee dalla scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
          baccalaureato    europeo,     in     prosecuzione     delle
          sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
          delle   Nazioni   unite   di   Brindisi,    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
          convenzioni  con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
          europee. A tale scopo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          577.522,36 annui a decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, a decorrere  dall'anno  2017,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale. 
              1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il  Ministero
          dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo  e  del
          secondo  ciclo  di  istruzione  della  Scuola  europea   di
          Brindisi  presso  un'unica   istituzione   scolastica.   Il
          medesimo   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.».