Art. 8 Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola 1. Il personale della Scuola e' costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonche' di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purche' riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 2. Il servizio prestato presso la Scuola e' equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».