Art. 9 Risorse finanziarie 1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, la Scuola si avvale, oltre che delle risorse ordinariamente previste per l'istituzione scolastica a cui afferisce la Scuola e del contributo dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: a) di eventuali proventi derivanti da contributi scolastici volontari a carico delle famiglie; b) di eventuali contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; c) di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni. 2. Le risorse finanziarie sono gestite dalla Scuola senza vincolo di destinazione e dedicate prioritariamente all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. 3. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 9: -Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, si veda nelle note all'art. 8. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2018, n. 267.