Art. 9 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per le spese di funzionamento  amministrativo  e  didattico,  la
Scuola si avvale, oltre che delle risorse ordinariamente previste per
l'istituzione scolastica a cui afferisce la Scuola e  del  contributo
dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 18: 
    a) di  eventuali  proventi  derivanti  da  contributi  scolastici
volontari a carico delle famiglie; 
    b) di eventuali contributi degli enti pubblici e  privati  con  i
quali la Scuola ha concluso accordi; 
    c) di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni. 
  2. Le risorse finanziarie sono gestite dalla Scuola  senza  vincolo
di destinazione e dedicate prioritariamente all'assolvimento dei suoi
compiti istituzionali. 
  3.   Per   ogni    altro    aspetto    connesso    alla    gestione
amministrativo-contabile della Scuola  si  rinvia  al  contenuto  del
regolamento di cui al decreto interministeriale 28  agosto  2018,  n.
129  regolamento   recante   istruzioni   generali   sulla   gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
          Note all'art. 9: 
              -Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          febbraio 2017, n. 18, si veda nelle note all'art. 8. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 28  agosto  2018,  n.  129
          «Regolamento recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
          amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
          2018, n. 267.