Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di pagamento
disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un
dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza,
per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu'
attivita' di interesse generale individuate nell'articolo 3.
2. Le operazioni di pagamento di cui al comma 1 devono essere
effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione
elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente
della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime
addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato
dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di
ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore
complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.
Note all'art. 2:
− Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.