Art. 4
Disposizione transitoria
1. Fino alla piena operativita' del registro unico nazionale del
Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto
legislativo n. 117 del 2017, il regime di esclusione si applica in
via transitoria anche alle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383.
Note all'art. 4:
− Si riportano gli articoli 45 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore).
− 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale e con
modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna
Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la struttura competente. Presso le
Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e'
indicata come "Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome
la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale
del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua
nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non
generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.
Art. 46 (Struttura del Registro). − 1. Il Registro
unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente
puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu'
sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove
sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Art. 47 (Iscrizione). − 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa
cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro
unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in
cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto
costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando
la sezione del registro nella quale l'ente chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di
iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1,
lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro
unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la
sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice
per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la
domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda o dalla presentazione della domanda completata o
rettificata ovvero della documentazione integrativa ai
sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione
s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del
Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed
approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale
del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e'
ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo
competente per territorio.
Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). − 1. Nel Registro
unico nazionale del Terzo settore devono risultare per
ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la
denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con
l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di
costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il
patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le
generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono
cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di
scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e
14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il
30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da
ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni
aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,
incluso l'eventuale riconoscimento della personalita'
giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti
e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle
informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel
rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del
registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere
all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a
centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle
informazioni di cui al presente articolo e dei relativi
aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica
l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del
registro unico nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.
Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente). − 1.
L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione
agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha
sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale
l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi
dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente
del tribunale provvede che ne sia data comunicazione
all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione).
− 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico
nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte
dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento
d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della
competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria,
divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti
necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale
del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai
sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il
proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente
all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in
cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione
dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma
permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del
Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa
richiesta di migrazione che deve essere approvata con le
modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel
Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal
Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.
Art. 51 (Revisione periodica del Registro). − 1. Con
cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale
del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti previsti per
l'iscrizione al Registro stesso.
Art. 52 (Opponibilita' ai terzi degli atti depositati).
− 1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di
iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il
Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili
ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel
Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non
sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilita' di averne conoscenza.
Art. 53 (Funzionamento del Registro). − 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena
conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli
elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro
delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo
settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,
anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province
autonome, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). − 1.
Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate
le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali
provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del
Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia'
iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre
2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
− Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). − 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
− Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
− Il testo dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale):
«Art. 7 (Registri). − 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».