IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2014/17/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito  ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante  modifica
delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e  del  Regolamento  (UE)  n.
1093/2010, e, in particolare, l'articolo 34 in materia  di  Vigilanza
degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati; 
  Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2019-2020»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 23 della citata legge n. 238  del
2021 che, al comma 1, lettera b), introduce  l'articolo  128-novies.1
al Testo Unico bancario di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385  prevedendo  tra  l'altro,  che  «i  soggetti  abilitati
dall'autorita'  competente  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea a svolgere una o piu' delle attivita' previste  dall'articolo
120-quinquies, comma  1,  lettera  g),  possono  svolgere  le  stesse
attivita' nel territorio della  Repubblica,  anche  senza  stabilirvi
succursali, dopo che l'autorita' competente  dello  Stato  membro  di
origine ne ha dato comunicazione all'Organismo  di  cui  all'articolo
128-undecies» e, a tal fine, sono  iscritti  in  un  apposito  elenco
tenuto dal medesimo Organismo; 
  Visto, altresi', il comma 1, lettera e), del  citato  articolo  23,
che introduce, all'articolo 128-duodecies del Testo unico bancario  i
commi 1-sexies ai sensi del quale l'Organismo  verifica  il  rispetto
delle  disposizioni  applicabili  ai  soggetti  di  cui  all'articolo
128-novies.1, comma 2, e 1-septies il quale prevede che  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la
Banca d'Italia, le forme e le  modalita'  con  le  quali  l'Organismo
esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies; 
  Visto il Titolo VI, Capo I-bis del Testo Unico Bancario, contenente
le disposizioni sul Credito immobiliare ai consumatori; 
  Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza  con
nota n. 0393570/22 del 9 marzo 2022; 
  Vista la legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  disposizioni  in
materia  di  adozione  dei   decreti   ministeriali   aventi   natura
regolamentare  nelle  materie  di  competenza  del  Ministro,  e,  in
particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota 6891 del 5 luglio 2022 ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) OAM: l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito  ai  sensi
dell'articolo 128-undecies del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    b) TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  (Testo
Unico Bancario); 
    c) ABE: l'autorita' bancaria europea di cui all'articolo 1, comma
1, lettera h-bis), n. 1), del TUB; 
    d) intermediari del credito dell'Unione europea:  i  soggetti  di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del  TUB,  che  svolgono  nel
territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, una o
piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies,  comma  1,
lettera g), del TUB, iscritti nell'elenco di cui alla lettera f)  del
presente articolo; 
    e) succursale: una sede o un  qualsivoglia  punto  operativo  sul
territorio nazionale, che costituisce  una  parte  dell'intermediario
del  credito  dell'Unione   europea,   sprovvista   di   personalita'
giuridica, che effettua, in tutto o in parte, l'attivita' per cui  il
medesimo e' stato autorizzato; 
    f) elenco: l'elenco degli intermediari  del  credito  dell'Unione
europea tenuto dall'OAM, previsto dall'articolo  128-novies.1,  comma
3, del TUB; 
    g) dipendenti e collaboratori: i soggetti di cui gli intermediari
del credito dell'Unione europea si avvalgono per lo svolgimento,  nel
territorio  della  Repubblica,  dell'attivita'  a  contatto  con   il
pubblico; 
    h) Regolamento Interno: il regolamento, adottato con delibera del
3 maggio 2012 del comitato di gestione, e successive  modifiche,  che
disciplina il funzionamento dell'Organismo  e  lo  svolgimento  delle
principali attribuzioni dello stesso; 
    i) Regolamento sanzionatorio  OAM:  il  regolamento  integrativo,
adottato con delibera del 7 agosto 2013 del comitato di  gestione,  e
successive modifiche, concernente la procedura sanzionatoria  per  le
violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti
di controllo e la procedura di cancellazione ai  sensi  dell'articolo
128-duodecies, comma 3, del TUB. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 febbraio 2014 in merito  ai  contratti  di
          credito   ai   consumatori   relativi   a   beni   immobili
          residenziali e recante modifica delle direttive  2008/48/CE
          e  2013/36/UE  e  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60. 
              - La legge 23 dicembre 2021, n. 238  (Disposizioni  per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - legge  europea  2019-2020)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022,  n.
          12. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23 della  legge  23
          dicembre  2021,   n.   238   recante:   «Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020»: 
                «Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  agenti  in
          attivita' finanziaria  e  mediatori  creditizi.  Attuazione
          della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai  contratti  di
          credito   ai   consumatori   relativi   a   beni   immobili
          residenziali  e  recante  modifica   delle   direttive   n.
          2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del   regolamento   (UE)   n.
          1093/2010). - 1. Al testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 7, dopo il comma 10  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di  contatto
          per la ricezione  delle  richieste  di  informazioni  o  di
          collaborazione provenienti dalle autorita' di  altri  Stati
          membri dell'Unione europea in  relazione  ai  contratti  di
          credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»; 
                b)  dopo  l'articolo  128-novies   e'   inserito   il
          seguente: 
                  "Art.          128-novies.1           (Operativita'
          transfrontaliera). - 1. Gli agenti in attivita' finanziaria
          e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita'  alle
          quali sono abilitati,  relative  ai  contratti  di  credito
          disciplinati dal capo I-bis del  titolo  VI,  in  un  altro
          Stato membro dell'Unione europea,  anche  senza  stabilirvi
          succursali,  previa  comunicazione  all'Organismo  di   cui
          all'articolo 128-undecies. 
                  2.   Con   riguardo   ai   contratti   di   credito
          disciplinati dal capo  I-bis  del  titolo  VI,  i  soggetti
          abilitati  dall'autorita'  competente  di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea a  svolgere  una  o  piu'  delle
          attivita' previste dall'articolo  120-quinquies,  comma  1,
          lettera  g),  possono  svolgere  le  stesse  attivita'  nel
          territorio  della  Repubblica,   anche   senza   stabilirvi
          succursali, dopo che  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di
          cui all'articolo 128-undecies.  L'avvio  dell'attivita'  e'
          consentito decorso un mese dalla data in  cui  il  soggetto
          abilitato e' stato informato della comunicazione. 
                  3. I soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  sono  iscritti  in  un  apposito  elenco   tenuto
          dall'Organismo   di    cui    all'articolo    128-undecies.
          L'Organismo procede  all'iscrizione  entro  un  mese  dalla
          ricezione della comunicazione di cui al comma 2"; 
                c) all'articolo 128-decies, dopo il  comma  4-bis  e'
          inserito il seguente: 
                  "4-ter.   Con   riguardo   ai   soggetti   di   cui
          all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorita'  competente
          dello  Stato  membro  di  origine,  dopo   aver   informato
          l'Organismo  di   cui   all'articolo   128-undecies,   puo'
          effettuare ispezioni presso  le  succursali  stabilite  nel
          territorio della Repubblica"; 
                d) all'articolo 128-undecies,  dopo  il  comma  4  e'
          aggiunto il seguente: 
                  "4-bis. L'Organismo collabora con le  autorita'  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  competenti  sui
          soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a  tale
          fine puo'  scambiare  informazioni  con  queste  autorita',
          entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti  dal
          diritto dell'Unione europea"; 
                e) all'articolo 128-duodecies, dopo  il  comma  1-ter
          sono inseriti i seguenti: 
                  "1-quater.  L'Organismo,  entro   un   mese   dalla
          ricezione   della   comunicazione   di   cui   all'articolo
          128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in
          attivita'  finanziaria  o  del  mediatore   creditizio   di
          svolgere in un altro Stato membro  dell'Unione  europea  le
          attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
          capo  I-bis  del   titolo   VI   all'autorita'   competente
          dell'altro Stato  membro;  la  comunicazione  all'autorita'
          competente comprende l'indicazione  delle  banche  o  degli
          intermediari finanziari previsti dal titolo  V  su  mandato
          dei quali  l'agente  in  attivita'  finanziaria  svolge  la
          propria attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della
          comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1,  e
          della  successiva  comunicazione  all'autorita'  competente
          dell'altro Stato membro. 
                  1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da
          quelle   alle   quali   si   applicano   le    disposizioni
          sull'operativita'  transfrontaliera  di  cui   all'articolo
          128-novies.1,  l'Organismo  informa  i  soggetti   di   cui
          all'articolo  128-novies.1,  comma  2,   delle   condizioni
          previste per il loro svolgimento in Italia.  L'informazione
          e'  fornita  prima   dell'avvio   dell'operativita'   della
          succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
          cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 
                  1-sexies. L'Organismo verifica  il  rispetto  delle
          disposizioni applicabili ai soggetti  di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2. A questo fine puo': 
                    a) chiedere loro di  fornire  informazioni  e  di
          trasmettere atti e  documenti  secondo  le  modalita'  e  i
          termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche'  procedere
          ad audizione personale; 
                    b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
          averne informato l'autorita' competente dello Stato  membro
          di origine; 
                    c) ordinare ai soggetti  che  operano  attraverso
          una succursale  di  porre  termine  alla  violazione  delle
          disposizioni   previste   dagli    articoli    120-septies,
          120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma  2,
          120-terdecies e 120-noviesdecies,  comma  2,  del  presente
          testo unico e dell'articolo 13, comma  1-bis,  lettera  b),
          numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141;
          se  il  destinatario  dell'ordine  non  pone  termine  alla
          violazione, l'Organismo puo' adottare le  ulteriori  misure
          necessarie, compreso  il  divieto  di  intraprendere  nuove
          operazioni, dopo averne  informato  l'autorita'  competente
          dello  Stato  membro  di  origine;  della  misura  e'  data
          tempestiva comunicazione alla Commissione europea; 
                    d) chiedere ai  medesimi  soggetti  di  apportare
          alla struttura organizzativa della succursale le  modifiche
          necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  lettera  c)  o  per   consentire   all'autorita'
          competente dello Stato membro di origine di  assicurare  il
          rispetto  delle  disposizioni   sulla   remunerazione   del
          personale; 
                    e) informare l'autorita' competente  dello  Stato
          membro  di  origine  della  violazione  delle  disposizioni
          previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI  diverse  da
          quelle indicate alla lettera c), commesse da  soggetti  che
          operano   attraverso   una   succursale;   se   l'autorita'
          competente dello Stato membro di origine non adotta  misure
          adeguate entro un mese dalla comunicazione  o  il  soggetto
          comunque persiste nell'agire in  modo  tale  da  mettere  a
          repentaglio gli  interessi  dei  consumatori  o  l'ordinato
          funzionamento dei  mercati,  l'Organismo  puo'  vietare  di
          intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne   informato
          l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
          misura e' data tempestiva  comunicazione  alla  Commissione
          europea e all'ABE; l'Organismo  puo'  chiedere  alla  Banca
          d'Italia di ricorrere all'ABE  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 4; 
                    f) procedere ai sensi di  quanto  previsto  dalla
          lettera e), quando un  soggetto  che  opera  in  regime  di
          libera prestazione dei servizi ha commesso  una  violazione
          delle disposizioni previste ai sensi  del  capo  I-bis  del
          titolo VI del presente  testo  unico  e  dell'articolo  13,
          comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141. 
                  1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
          forme e le modalita' con le quali  l'Organismo  esercita  i
          poteri previsti dal comma 1-sexies"; 
                f) all'articolo 128-terdecies, dopo  il  comma  4  e'
          aggiunto il seguente: 
                  "4-bis.  La  Banca  d'Italia  e  l'Organismo,   nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante lo  scambio  di  informazioni  necessarie  per  lo
          svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare  per
          consentire all'Organismo l'esercizio  dei  poteri  ad  esso
          conferiti. La trasmissione  di  informazioni  all'Organismo
          per le suddette finalita' non  costituisce  violazione  del
          segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia". 
                2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
          si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo  articolo
          128-duodecies, introdotto dal citato comma 1  del  presente
          articolo. 
                3. Al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole:  "n.
          385," sono inserite  le  seguenti:  "e,  nel  rispetto  del
          diritto  dell'Unione   europea,   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993"; 
                b) all'articolo 22, dopo il comma 4  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "4-bis. In caso di cancellazione dagli  elenchi  di
          soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, attivita' relative ai contratti  di
          credito disciplinati dal  capo  I-bis  del  titolo  VI  del
          medesimo testo unico  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, l'Organismo ne da' comunicazione  con  ogni  mezzo
          adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri
          tempestivamente e, in  ogni  caso,  non  oltre  quattordici
          giorni dalla cancellazione»; 
                c) all'articolo 23: 
                  1) al comma 3: 
                    1.1) alla  lettera  a),  dopo  il  numero  7)  e'
          aggiunto il seguente: 
                    "7-bis) gli Stati membri dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere  le
          attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
          capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
                    1.2) alla  lettera  b),  dopo  il  numero  7)  e'
          aggiunto il seguente: 
                    "7-bis) gli Stati membri dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere,  anche
          senza  stabilirvi  succursali,  le  attivita'  relative  ai
          contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
          VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385"; 
                  2) al comma 4, dopo la lettera f-bis)  e'  aggiunta
          la seguente: 
                    "f-ter) gli Stati membri dell'Unione  europea  in
          cui il mediatore  creditizio  puo'  svolgere,  anche  senza
          stabilirvi succursali, le attivita' relative  ai  contratti
          di credito disciplinati dal capo I-bis del  titolo  VI  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385"; 
                  3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                    "6-bis.   Nell'elenco   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  sono
          indicate  le  informazioni  contenute  nella  comunicazione
          inviata dall'autorita' competente  dello  Stato  membro  di
          origine, compresi almeno: 
                    a) la denominazione del soggetto; 
                    b) l'indirizzo della sede  amministrativa  e,  se
          del caso, della succursale con sede in Italia; 
                    c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o  un
          altro recapito".». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e); 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  128-novies.1,
          128-undecies e 128-duodecies, del testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia  di  cui  al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                  a)  "autorita'  creditizie"  indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                  a-bis) "autorita' di risoluzione" indica  la  Banca
          d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico  stabilito  dal
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, nell'ambito del riparto di  competenze  definite
          dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
          deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                  b)    "banca"    indica    l'impresa    autorizzata
          all'esercizio dell'attivita' bancaria; 
                  b-bis) "BCE" indica la Banca centrale europea; 
                  c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per
          il credito e il risparmio; 
                  d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per  le
          societa' e la borsa; 
                  d-bis) "COVIP" indica la commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione; 
                  e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
          assicurazioni; 
                  e-bis) "MVU"  indica  il  Meccanismo  di  vigilanza
          unica, ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto
          dalla BCE e  dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli
          Stati membri che vi partecipano; 
                  e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                  e-quater) "UIF"  indica  l'Unita'  di  informazione
          finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                  e-quinquies)  "MRU":  indica   il   Meccanismo   di
          risoluzione  unico,  ossia  il   sistema   di   risoluzione
          istituito ai sensi del regolamento (UE)  n.  806/2014,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, composto  dal  Comitato
          di  Risoluzione  Unico  e  dalle  autorita'  nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  f); 
                  g) "Stato  dell'Unione  europea"  indica  lo  Stato
          membro dell'Unione europea; 
                  g-bis)  "Stato  di   origine"   indica   lo   Stato
          dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
          autorizzato all'esercizio dell'attivita'; 
                  g-ter)   "Stato   ospitante"   indica   lo    Stato
          dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha
          una succursale o presta servizi; 
                  h)  "Stato  terzo"  indica  lo  Stato  non   membro
          dell'Unione europea; 
                  h-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
          dell'Unione europea la cui moneta e'  l'euro  o  che  abbia
          instaurato una cooperazione stretta  con  la  BCE  a  norma
          delle disposizioni del MVU; 
                  i) "legge fallimentare" indica il regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                  l) "autorita' competenti"  indica,  a  seconda  dei
          casi, uno o  piu'  fra  le  autorita'  di  vigilanza  sulle
          banche, sulle imprese di investimento, sugli  organismi  di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                  l-bis)  "autorita'   antiriciclaggio"   indica   le
          autorita'  responsabili  della   vigilanza   sui   soggetti
          obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e  2,
          della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del  rispetto  degli
          obblighi previsti dalla medesima direttiva; 
                  l-ter) "autorita' di vigilanza su base consolidata"
          indica l'autorita' di vigilanza su  base  consolidata  come
          definita  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  41,   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  m); 
                2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                  a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
          Italia; 
                  b) "banca dell'Unione  europea":  la  banca  avente
          sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
          dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  c) "banca di Stato terzo":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                  d) "soggetto significativo":  i  soggetti  definiti
          dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE)  n.  468/2014,
          sui  quali  la  BCE  esercita  la  vigilanza   diretta   in
          conformita' delle disposizioni del MVU; 
                  d-bis) "soggetto meno significativo":  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                  e)  "succursale":  una  sede  che  costituisce  una
          parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca,
          un  istituto  di  moneta  elettronica  o  un  istituto   di
          pagamento, e che  effettua  direttamente,  in  tutto  o  in
          parte, l'attivita' a cui la banca  o  l'istituto  e'  stato
          autorizzato; 
                  f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                    1) raccolta di depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                    2)   operazioni   di   prestito   (compreso    in
          particolare il credito al consumo, il credito con  garanzia
          ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
          e  pro  solvendo,  il  credito   commerciale   incluso   il
          "forfaiting"); 
                    3) leasing finanziario; 
                    4) prestazione di servizi di pagamento; 
                    5) emissione e gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                    6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                    7) operazioni per proprio conto o per conto della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                    8) partecipazione  alle  emissioni  di  titoli  e
          prestazioni di servizi connessi; 
                    9)  consulenza  alle  imprese   in   materia   di
          struttura  finanziaria,  di  strategia  industriale  e   di
          questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel  campo
          delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                    10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del
          tipo "money broking"; 
                    11)  gestione  o  consulenza  nella  gestione  di
          patrimoni; 
                    12)  custodia   e   amministrazione   di   valori
          mobiliari; 
                    13) servizi di informazione commerciale; 
                    14) locazione di cassette di sicurezza; 
                    15) altre attivita' che, in virtu'  delle  misure
          di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
          sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                  g) "intermediari finanziari£": i soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
                  h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                    1) controlla la banca; 
                    2) e' controllato dalla banca; 
                    3)  e'  controllato  dallo  stesso  soggetto  che
          controlla la banca; 
                    4) partecipa al capitale della  banca  in  misura
          pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                    5) e' partecipato  dalla  banca  in  misura  pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  h-bis)  "istituti  di   moneta   elettronica":   le
          imprese,  diverse  dalle  banche,   che   emettono   moneta
          elettronica; 
                  h-bis.1)   "istituti    di    moneta    elettronica
          dell'Unione europea": gli istituti  di  moneta  elettronica
          aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
          Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  h-ter) "moneta elettronica":  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                    1)  il   valore   monetario   memorizzato   sugli
          strumenti previsti dall'articolo 2, comma  2,  lettera  m),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                    2)  il  valore  monetario   utilizzato   per   le
          operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma  2,
          lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  h-quater) "partecipazioni": le azioni, le  quote  e
          gli altri strumenti finanziari  che  attribuiscono  diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                  h-quinquies) ; 
                  h-sexies)  "istituti  di  pagamento":  le  imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                  h-septies)  "istituti  di   pagamento   dell'Unione
          europea": gli istituti di pagamento aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  dell'Unione
          europea diverso dall'Italia; 
                  h-septies.1) "servizi di  pagamento":  le  seguenti
          attivita': 
                    1)  servizi  che  permettono  di  depositare   il
          contante  su  un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte   le
          operazioni  richieste  per  la  gestione  di  un  conto  di
          pagamento; 
                    2) servizi che permettono prelievi in contante da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                    3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                    4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                    5)  emissione  di  strumenti  di  pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                    6) rimessa di denaro; 
                    7)  servizi  di   disposizione   di   ordini   di
          pagamento; 
                    8) servizi di informazione sui conti; 
                  h-octies); 
                  h-novies) "personale": i dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i) "punto di contatto centrale": il soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica  o  dagli  istituti  di  pagamento  dell'Unione
          europea che operano  sul  territorio  della  Repubblica  in
          regime  di  diritto  di  stabilimento,  senza   succursale,
          tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater. 
                3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente  qualificare
          la definizione di stretti  legami  prevista  dal  comma  2,
          lettera h), al  fine  di  evitare  situazioni  di  ostacolo
          all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                3-bis. Se non diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
                3-ter. Se non diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
                3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto
          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11.». 
                «Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera). -
          1. Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi possono svolgere le  attivita'  alle  quali  sono
          abilitati, relative ai contratti  di  credito  disciplinati
          dal capo I-bis del titolo VI,  in  un  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea,  anche  senza  stabilirvi  succursali,
          previa  comunicazione  all'Organismo  di  cui  all'articolo
          128-undecies. 
                2. Con riguardo ai contratti di credito  disciplinati
          dal  capo  I-bis  del  titolo  VI,  i  soggetti   abilitati
          dall'autorita'  competente  di  un   altro   Stato   membro
          dell'Unione europea a svolgere una o piu'  delle  attivita'
          previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera  g),
          possono svolgere le stesse attivita' nel  territorio  della
          Repubblica, anche senza  stabilirvi  succursali,  dopo  che
          l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne  ha
          dato  comunicazione  all'Organismo  di   cui   all'articolo
          128-undecies. L'avvio dell'attivita' e' consentito  decorso
          un mese dalla data in cui il soggetto  abilitato  e'  stato
          informato della comunicazione. 
                3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo
          sono iscritti in un apposito elenco  tenuto  dall'Organismo
          di  cui  all'articolo  128-undecies.  L'Organismo   procede
          all'iscrizione  entro  un  mese   dalla   ricezione   della
          comunicazione di cui al comma 2.». 
                «Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito  un
          Organismo,  avente  personalita'   giuridica   di   diritto
          privato,  con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
          finanziaria competente per la gestione degli elenchi  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi.
          L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
          lo svolgimento di tali compiti. 
                2.  I  primi  componenti  dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
                3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli  elenchi
          di cui all'articolo 128-quater,  comma  2,  e  all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  previa   verifica   dei   requisiti
          previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria  per  la
          loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
          somme dovute per l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
          altri compiti previsti dalla legge. 
                4. L'Organismo verifica il rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. 
                4-bis. L'Organismo  collabora  con  le  autorita'  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  competenti  sui
          soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a  tale
          fine puo'  scambiare  informazioni  con  queste  autorita',
          entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti  dal
          diritto dell'Unione europea.». 
                «Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). -  1.
          Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre  somme
          dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui  agli
          articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  per
          l'inosservanza    degli    obblighi    di     aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
                  a) il richiamo scritto; 
                  a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
          euro  cinquemila  nei  confronti  degli  iscritti   persone
          fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino  al  10
          per  cento  del  fatturato  nei  confronti  degli  iscritti
          persone giuridiche. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione come conseguenza della  violazione  stessa
          e' superiore ai massimali indicati alla  presente  lettera,
          le  sanzioni  pecuniarie  sono  elevate  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato; 
                  b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
          un periodo non inferiore a dieci giorni e non  superiore  a
          un anno; 
                  c) la cancellazione dagli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
                1-bis.  L'organismo,  quando  applica  al  punto   di
          contatto centrale di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          ii) del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni, la  sanzione  per  le  violazioni
          gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero   plurime   degli
          obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
          per  la  violazione  dell'obbligo   di   cui   all'articolo
          128-quater, comma 7-bis ne  da'  comunicazione  alla  Banca
          d'Italia per l'adozione dei  provvedimenti  di  competenza,
          ivi compresi quelli adottati  ai  sensi  dell'articolo  48,
          paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. 
                1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita'; 
                  c) la capacita' finanziaria del responsabile  della
          violazione; 
                  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
                  e) i pregiudizi cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione; 
                  f) il  livello  di  cooperazione  del  responsabile
          della violazione con l'Organismo; 
                  g) le precedenti violazioni delle disposizioni  che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito. 
                  h)  le  potenziali  conseguenze  sistemiche   della
          violazione; 
                  i)  le  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi. 
                1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla  ricezione
          della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma
          1,   comunica   l'intenzione   dell'agente   in   attivita'
          finanziaria o del mediatore creditizio di  svolgere  in  un
          altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   le   attivita'
          relative ai contratti  di  credito  disciplinati  dal  capo
          I-bis del titolo  VI  all'autorita'  competente  dell'altro
          Stato membro;  la  comunicazione  all'autorita'  competente
          comprende l'indicazione delle banche o  degli  intermediari
          finanziari previsti dal  titolo  V  su  mandato  dei  quali
          l'agente  in  attivita'  finanziaria  svolge   la   propria
          attivita'.  L'Organismo  definisce   le   modalita'   della
          comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1,  e
          della  successiva  comunicazione  all'autorita'  competente
          dell'altro Stato membro. 
                1-quinquies. Con riguardo alle attivita'  diverse  da
          quelle   alle   quali   si   applicano   le    disposizioni
          sull'operativita'  transfrontaliera  di  cui   all'articolo
          128-novies.1,  l'Organismo  informa  i  soggetti   di   cui
          all'articolo  128-novies.1,  comma  2,   delle   condizioni
          previste per il loro svolgimento in Italia.  L'informazione
          e'  fornita  prima   dell'avvio   dell'operativita'   della
          succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
          cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. 
                1-sexies.  L'Organismo  verifica  il  rispetto  delle
          disposizioni applicabili ai soggetti  di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2. A questo fine puo': 
                  a) chiedere  loro  di  fornire  informazioni  e  di
          trasmettere atti e  documenti  secondo  le  modalita'  e  i
          termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche'  procedere
          ad audizione personale; 
                  b) effettuare ispezioni presso le  succursali  dopo
          averne informato l'autorita' competente dello Stato  membro
          di origine; 
                  c) ordinare ai soggetti che operano attraverso  una
          succursale  di  porre   termine   alla   violazione   delle
          disposizioni   previste   dagli    articoli    120-septies,
          120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma  2,
          120-terdecies e 120-noviesdecies,  comma  2,  del  presente
          testo unico e dell'articolo 13, comma  1-bis,  lettera  b),
          numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141;
          se  il  destinatario  dell'ordine  non  pone  termine  alla
          violazione, l'Organismo puo' adottare le  ulteriori  misure
          necessarie, compreso  il  divieto  di  intraprendere  nuove
          operazioni, dopo averne  informato  l'autorita'  competente
          dello  Stato  membro  di  origine;  della  misura  e'  data
          tempestiva comunicazione alla Commissione europea; 
                  d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare  alla
          struttura  organizzativa  della  succursale  le   modifiche
          necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
          cui  alla  lettera  c)  o  per   consentire   all'autorita'
          competente dello Stato membro di origine di  assicurare  il
          rispetto  delle  disposizioni   sulla   remunerazione   del
          personale; 
                  e) informare  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro  di  origine  della  violazione  delle  disposizioni
          previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI  diverse  da
          quelle indicate alla lettera c), commesse da  soggetti  che
          operano   attraverso   una   succursale;   se   l'autorita'
          competente dello Stato membro di origine non adotta  misure
          adeguate entro un mese dalla comunicazione  o  il  soggetto
          comunque persiste nell'agire in  modo  tale  da  mettere  a
          repentaglio gli  interessi  dei  consumatori  o  l'ordinato
          funzionamento dei  mercati,  l'Organismo  puo'  vietare  di
          intraprendere  nuove  operazioni,  dopo  averne   informato
          l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
          misura e' data tempestiva  comunicazione  alla  Commissione
          europea e all'ABE; l'Organismo  puo'  chiedere  alla  Banca
          d'Italia di ricorrere all'ABE  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 4; 
                  f) procedere ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla
          lettera e), quando un  soggetto  che  opera  in  regime  di
          libera prestazione dei servizi ha commesso  una  violazione
          delle disposizioni previste ai sensi  del  capo  I-bis  del
          titolo VI del presente  testo  unico  e  dell'articolo  13,
          comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141. 
                1-septies. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
          forme e le modalita' con le quali  l'Organismo  esercita  i
          poteri previsti dal comma 1-sexies. 
                2. 
                3.  E'  disposta  altresi'  la  cancellazione   dagli
          elenchi  di  cui  agli  articoli  128-quater,  comma  2,  e
          128-sexies, comma 2, nei seguenti casi: 
                  a) perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per
          l'esercizio dell'attivita'; 
                  b) inattivita' protrattasi per oltre un anno  salvo
          comprovati motivi; 
                  c) cessazione dell'attivita'. 
                3-bis. 
                4. L'agente in attivita' finanziaria e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
                5. In caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
                6. L'Organismo annota negli elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e del comma
          3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  120-quinquies  del
          citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: 
                «Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel  presente
          capo, l'espressione: 
                  a)  "Codice  del   consumo"   indica   il   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                  b) "consumatore"  indica  una  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  c) "contratto di credito" indica  un  contratto  di
          credito con cui un finanziatore  concede  o  si  impegna  a
          concedere a  un  consumatore  un  credito  sotto  forma  di
          dilazione  di   pagamento,   di   prestito   o   di   altra
          facilitazione finanziaria, quando il credito  e'  garantito
          da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro  diritto
          reale avente a oggetto  beni  immobili  residenziali  o  e'
          finalizzato all'acquisto o alla conservazione  del  diritto
          di proprieta' su un terreno o su un  immobile  edificato  o
          progettato; 
                  d) "costo totale del credito" indica gli  interessi
          e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
          e le altre spese, a eccezione di quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                  e) "finanziatore" indica un soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                  f) "importo totale del credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                  g) "intermediario del credito" indica gli agenti in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale svolge, a fronte di un compenso in  denaro  o
          di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione  e  nel
          rispetto  delle  riserve  di   attivita'   previste   dalla
          legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita': 
                    1)  presentazione  o  proposta  di  contratti  di
          credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista  della
          conclusione di tali contratti; 
                    2) conclusione di contratti di credito per  conto
          del finanziatore; 
                  h) "servizio accessorio connesso con  il  contratto
          di credito" indica un servizio offerto  al  consumatore  in
          combinazione con il contratto di credito; 
                  i)   "servizio    di    consulenza"    indica    le
          raccomandazioni personalizzate fornite  al  consumatore  ai
          sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a  una  o  piu'
          operazioni relative a contratti di  credito;  l'offerta  di
          contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli
          120-octies,    120-novies,    120-decies,     120-undecies,
          120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; 
                  l) "supporto durevole" indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                  m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG"  indica
          il costo totale del credito per il consumatore espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito; 
                  n) "valuta estera" indica  una  valuta  diversa  da
          quella in cui, al momento della conclusione del  contratto,
          il consumatore percepisce il proprio reddito o  detiene  le
          attivita' con le quali dovra' rimborsare  il  finanziamento
          ovvero una valuta diversa da  quella  avente  corso  legale
          nello  Stato  membro  dell'Unione   europea   in   cui   il
          consumatore ha la residenza al  momento  della  conclusione
          del contratto. 
                2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
          valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere  il
          credito.  Sono  esclusi  i  costi  di   connessi   con   la
          trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e
          le  eventuali   penali   pagabili   dal   consumatore   per
          l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel  contratto  di
          credito. 
                3.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di  calcolo
          del  TAEG,  secondo   le   disposizioni   della   direttiva
          2014/17/UE e del presente decreto.».