Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le forme e le modalita' con le quali l'OAM esercita le attivita' e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitivita' del mercato. 2. Gli intermediari del credito dell'Unione europea che intendono svolgere sul territorio della Repubblica attivita' di intermediazione diverse da quelle previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, sono soggetti alla disciplina prevista, rispettivamente, dal Titolo VI-bis del TUB e dal Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia.
Note all'art. 2: - Per gli artt. 120-quinquies e 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'articolo 1. - Il Titolo VI-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 reca: «AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI» - Il Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario) reca: «DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI»