Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le forme e le  modalita'  con  le
quali l'OAM esercita le attivita'  e  i  poteri  previsti  dal  comma
1-sexies dell'articolo 128-duodecies  del  TUB  nei  confronti  degli
intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di  tutelare  i
consumatori e presidiare  la  trasparenza  e  la  competitivita'  del
mercato. 
  2. Gli intermediari del credito dell'Unione europea  che  intendono
svolgere sul territorio della Repubblica attivita' di intermediazione
diverse da quelle  previste  dall'articolo  120-quinquies,  comma  1,
lettera  g),  del  TUB,  sono  soggetti  alla  disciplina   prevista,
rispettivamente, dal Titolo VI-bis  del  TUB  e  dal  Titolo  IV  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  per  lo  svolgimento  in
Italia dell'attivita'  di  agenzia  in  attivita'  finanziaria  e  di
mediazione creditizia. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per  gli  artt.  120-quinquies  e  128-duodecies  del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Il Titolo VI-bis del decreto legislativo 1  settembre
          1993, n. 385 reca: 
              «AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI» 
              - Il Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto  2010,
          n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario) reca: 
              «DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI  AGENTI  IN  ATTIVITA'
          FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI»