Art. 3 Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea 1. Per le finalita' di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB, l'OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attivita' di controllo: a) a distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro; b) mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonche' dei dipendenti e collaboratori degli stessi; c) mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine. 2. Le attivita' di controllo dell'OAM di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. 3. Le attivita' di controllo di cui al comma 1 possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti. 4. Fermi gli scambi informativi previsti con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'OAM, nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) ed f), del TUB, esercita i poteri e adotta i provvedimenti ivi previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB per le violazioni ivi previste.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'articolo 1.