Art. 3 
 
          Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari 
                   del credito dell'Unione europea 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  128-duodecies,  comma
1-sexies, del TUB, l'OAM svolge nei confronti degli intermediari  del
credito dell'Unione europea attivita' di controllo: 
    a) a distanza, ossia mediante richieste periodiche  o  mirate  di
informazioni,  dati,  atti  e   documenti   concernenti   l'attivita'
esercitata dagli intermediari del credito  dell'Unione  europea,  dai
dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando  i  termini  di
riscontro; 
    b) mediante audizioni personali degli  intermediari  del  credito
dell'Unione europea, nonche' dei  dipendenti  e  collaboratori  degli
stessi; 
    c) mediante accertamenti ispettivi  presso  le  succursali,  dopo
aver informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine. 
  2. Le attivita' di controllo  dell'OAM  di  cui  al  comma  1  sono
effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM  a
cadenza  almeno  annuale,  comprensivo  del  piano  delle   verifiche
ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. 
  3. Le attivita' di controllo di  cui  al  comma  1  possono  essere
svolte d'ufficio,  ovvero  a  seguito  di  esposti,  comunicazioni  o
segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie  comunque  acquisite,
considerati a tal fine rilevanti. 
  4. Fermi gli scambi informativi previsti  con  le  autorita'  degli
altri Stati membri  dell'Unione  europea,  l'OAM,  nei  casi  di  cui
all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) ed  f),
del TUB, esercita i poteri e adotta i provvedimenti ivi previsti  nei
confronti degli intermediari del credito dell'Unione  europea.  Resta
ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di  cui
all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB  per  le
violazioni ivi previste. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.