Art. 4 
 
                  Modalita' e termini di esercizio 
                         dei poteri dell'OAM 
 
  1. Le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviate
dall'OAM  agli  intermediari   del   credito   dell'Unione   europea,
riportano, in forma sintetica,  gli  elementi  che  ne  costituiscono
l'oggetto e le  informazioni,  dati,  atti  e  documenti  di  cui  si
richiede l'ostensione, indicando altresi' un  termine  di  riscontro,
non inferiore a dieci giorni.  Qualora  l'intermediario  del  credito
dell'Unione europea interessato  non  provveda  a  fornire  riscontro
entro il termine previsto, l'OAM intima l'invio  delle  informazioni,
dati, atti e documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni  dal
ricevimento dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale  termine,
l'OAM,  fatto  salvo  l'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo
128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) e  f),  del  TUB  in
caso di violazioni ivi previste, ne da'  comunicazione  all'autorita'
competente dello Stato membro di origine per l'esercizio  dei  poteri
di competenza. 
  2. Nei casi di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  l'OAM
trasmette   all'intermediario   del   credito   dell'Unione   europea
interessato e, se del  caso,  ai  dipendenti  e  collaboratori  dello
stesso,  una  convocazione,  riportando   in   forma   sintetica   le
informazioni che ne costituiscono l'oggetto, la data e  le  modalita'
dell'audizione.  Qualora  l'intermediario  del  credito   dell'Unione
europea e, ove convocati, i dipendenti e collaboratori non  compaiano
per l'audizione personale, l'OAM ne da'  comunicazione  all'autorita'
competente dello Stato membro di origine per l'esercizio  dei  poteri
di competenza. 
  3. L'OAM puo' disporre, con  le  modalita'  e  i  termini  da  esso
stabiliti  secondo  l'articolo  3,  comma  2,  ispezioni  presso   le
succursali  degli  intermediari  del  credito  dell'Unione   europea,
acquisendo  informazioni,  dati,   atti   e   documenti   concernenti
l'attivita'  esercitata.  A  tal  fine,  l'OAM  ne  da'  informazione
all'autorita' competente dello Stato membro di origine almeno  trenta
giorni prima di compiere l'accesso. Nella fase di  accesso  in  loco,
viene consegnata al soggetto ispezionato, ovvero, in caso di  persona
giuridica, al legale rappresentante o suo  delegato,  la  lettera  di
conferimento  dell'incarico  ispettivo   contenente   una   sintetica
descrizione dell'oggetto della verifica. 
  4. Nei casi di  cui  all'articolo  128-duodecies,  comma  1-sexies,
lettera c), del TUB, l'intimazione, con cui  l'OAM  ordina  di  porre
termine alle violazioni ivi  previste,  ne  riporta  l'oggetto  delle
stesse e fissa un termine non inferiore a trenta giorni,  salvo  casi
di comprovata urgenza, entro  cui  l'intimato  deve  conformarsi.  Se
l'intermediario del credito dell'Unione europea che ha ricevuto  tale
intimazione  non  pone  termine  alla  violazione  entro  il  termine
stabilito, l'OAM, previa informativa all'autorita'  competente  dello
Stato membro di  origine,  puo'  disporre  il  richiamo  scritto,  la
sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno,  o
la cancellazione  dall'elenco,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
previsti dal regolamento sanzionatorio OAM. Nella  determinazione  di
tali provvedimenti, OAM considera ogni circostanza rilevante, secondo
i criteri previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del TUB.
Resta ferma, anche prima dell'avvio della procedura  sanzionatoria  e
ricorrendo i presupposti di necessita' ed  urgenza,  la  possibilita'
per  l'OAM  di  adottare  un  provvedimento  di  sospensione  in  via
cautelare dall'elenco, per un periodo massimo di  otto  mesi,  previa
informativa all'autorita' competente dello Stato membro  di  origine.
Tali misure sono tempestivamente comunicate alla Commissione europea. 
  5. Nei casi previsti dall'articolo 128-duodecies,  comma  1-sexies,
lettera d), del TUB, l'OAM trasmette  all'intermediario  del  credito
dell'Unione  europea,  che  opera  sul  territorio  della  Repubblica
attraverso una succursale, una intimazione a conformare la  struttura
organizzativa della succursale secondo quanto indicato, assegnando un
termine per adempiere non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione
della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM procede ad
informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine  e  si
riserva l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, ove si  verifichino
le violazioni ivi previste. 
  6. L'OAM informa  l'autorita'  competente  dello  Stato  membro  di
origine delle violazioni di  cui  all'articolo  128-duodecies,  comma
1-sexies, lettere e) e f), del TUB.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla
comunicazione, ove l'autorita' dello  Stato  membro  di  origine  non
abbia adottato le misure necessarie a porre termine alle  violazioni,
ovvero l'intermediario del credito dell'Unione europea persista nella
violazione stessa, l'OAM puo' adottare le misure di cui al  comma  4,
dopo aver informato l'autorita'  competente  dello  Stato  membro  di
origine. Delle misure adottate viene  data  tempestiva  comunicazione
alla Commissione europea e all'ABE. 
  7. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'OAM comunica  con
gli intermediari del credito dell'Unione europea in lingua italiana. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.