Art. 4 Modalita' e termini di esercizio dei poteri dell'OAM 1. Le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviate dall'OAM agli intermediari del credito dell'Unione europea, riportano, in forma sintetica, gli elementi che ne costituiscono l'oggetto e le informazioni, dati, atti e documenti di cui si richiede l'ostensione, indicando altresi' un termine di riscontro, non inferiore a dieci giorni. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea interessato non provveda a fornire riscontro entro il termine previsto, l'OAM intima l'invio delle informazioni, dati, atti e documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) e f), del TUB in caso di violazioni ivi previste, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza. 2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea interessato e, se del caso, ai dipendenti e collaboratori dello stesso, una convocazione, riportando in forma sintetica le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, la data e le modalita' dell'audizione. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea e, ove convocati, i dipendenti e collaboratori non compaiano per l'audizione personale, l'OAM ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza. 3. L'OAM puo' disporre, con le modalita' e i termini da esso stabiliti secondo l'articolo 3, comma 2, ispezioni presso le succursali degli intermediari del credito dell'Unione europea, acquisendo informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata. A tal fine, l'OAM ne da' informazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine almeno trenta giorni prima di compiere l'accesso. Nella fase di accesso in loco, viene consegnata al soggetto ispezionato, ovvero, in caso di persona giuridica, al legale rappresentante o suo delegato, la lettera di conferimento dell'incarico ispettivo contenente una sintetica descrizione dell'oggetto della verifica. 4. Nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera c), del TUB, l'intimazione, con cui l'OAM ordina di porre termine alle violazioni ivi previste, ne riporta l'oggetto delle stesse e fissa un termine non inferiore a trenta giorni, salvo casi di comprovata urgenza, entro cui l'intimato deve conformarsi. Se l'intermediario del credito dell'Unione europea che ha ricevuto tale intimazione non pone termine alla violazione entro il termine stabilito, l'OAM, previa informativa all'autorita' competente dello Stato membro di origine, puo' disporre il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno, o la cancellazione dall'elenco, secondo i termini e le modalita' previsti dal regolamento sanzionatorio OAM. Nella determinazione di tali provvedimenti, OAM considera ogni circostanza rilevante, secondo i criteri previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del TUB. Resta ferma, anche prima dell'avvio della procedura sanzionatoria e ricorrendo i presupposti di necessita' ed urgenza, la possibilita' per l'OAM di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare dall'elenco, per un periodo massimo di otto mesi, previa informativa all'autorita' competente dello Stato membro di origine. Tali misure sono tempestivamente comunicate alla Commissione europea. 5. Nei casi previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera d), del TUB, l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea, che opera sul territorio della Repubblica attraverso una succursale, una intimazione a conformare la struttura organizzativa della succursale secondo quanto indicato, assegnando un termine per adempiere non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM procede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine e si riserva l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, ove si verifichino le violazioni ivi previste. 6. L'OAM informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine delle violazioni di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere e) e f), del TUB. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, ove l'autorita' dello Stato membro di origine non abbia adottato le misure necessarie a porre termine alle violazioni, ovvero l'intermediario del credito dell'Unione europea persista nella violazione stessa, l'OAM puo' adottare le misure di cui al comma 4, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine. Delle misure adottate viene data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE. 7. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'OAM comunica con gli intermediari del credito dell'Unione europea in lingua italiana.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'articolo 1.