Art. 5 
 
                            Cooperazione 
 
  1. Nell'ambito dello scambio di informazioni  di  cui  all'articolo
128-undecies, comma 4-bis, del TUB, l'OAM aggiorna i  dati  contenuti
nell'elenco,  in  conformita'  alle  comunicazioni   ricevute   dalle
autorita' competenti dello Stato membro d'origine. 
  2. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM
verifica, altresi', la comunicazione, da parte degli intermediari del
credito  dell'Unione  europea,  all'autorita'  dello   Stato   membro
d'origine di ogni variazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma
6-bis, dell'articolo 23 del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141: 
                «Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La  domanda
          di iscrizione nell'elenco  prende  data  dal  giorno  della
          presentazione  ovvero,   in   caso   di   incompletezza   o
          irregolarita',  da  quello  del   completamento   o   della
          regolarizzazione. 
                2. L'Organismo, accertato il possesso dei  requisiti,
          dispone  l'iscrizione  nell'elenco,  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dal ricevimento  della  domanda.  Qualora
          entro tale termine non sia  adottato  un  provvedimento  di
          rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 
                3. Nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria
          sono indicati: 
                  a) per le persone fisiche: 
                    1) cognome e nome; 
                    2) luogo e data di nascita; 
                    3) codice fiscale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5)  domicilio  eletto  in   Italia   e   relativo
          indirizzo, nonche' il comune di  residenza  e  il  relativo
          indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 
                    6) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    7)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del  decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti dell'iscritto, nonche' ogni  altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita'; 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in  attivita'  finanziaria  puo'  svolgere  le
          attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
          capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b) per le persone giuridiche: 
                    1) denominazione sociale; 
                    2) data di costituzione; 
                    3) sede legale e, se diversa dalla  sede  legale,
          la sede della direzione generale; 
                    4) data di iscrizione nell'elenco; 
                    5) indirizzo della casella di  posta  elettronica
          certificata; 
                    6)   eventuali   provvedimenti   di   sospensione
          cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti della societa', nonche' ogni altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                    7)   i   nominativi   dei   dipendenti   e    dei
          collaboratori di cui l'agente in attivita'  finanziaria  si
          avvale nello svolgimento della propria attivita'; 
                    7-bis) gli Stati membri  dell'Unione  europea  in
          cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere,  anche
          senza  stabilirvi  succursali,  le  attivita'  relative  ai
          contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
          VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. 
                4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: 
                  a) denominazione sociale; 
                  b) data di costituzione; 
                  c) sede legale e, se diversa dalla sede legale,  la
          sede della direzione generale; 
                  d) data di iscrizione nell'elenco; 
                  e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
          ai  sensi  dell'articolo   128-ter   decies   del   decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei
          confronti della societa', nonche' ogni altro  provvedimento
          incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
                  f) i nominativi dei dipendenti e dei  collaboratori
          di cui il mediatore creditizio si avvale nello  svolgimento
          della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
          comma 2, e dell'articolo 128-novies; 
                  f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
          certificata; 
                  f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in  cui
          il  mediatore  creditizio  puo'   svolgere,   anche   senza
          stabilirvi succursali, le attivita' relative  ai  contratti
          di credito disciplinati dal capo I-bis del  titolo  VI  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
                5.  Alla  data  dell'iscrizione  negli  elenchi  sono
          comunicati all'Organismo il luogo  di  conservazione  della
          documentazione e gli estremi identificativi  della  polizza
          assicurativa  di  cui  all'articolo  128-quinquies,   comma
          1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro  dieci
          giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di  cui
          ai commi 3 e 4. 
                6-bis. Nell'elenco dei soggetti di  cui  all'articolo
          128-novies.1, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  sono  indicate  le
          informazioni   contenute   nella   comunicazione    inviata
          dall'autorita' competente dello Stato  membro  di  origine,
          compresi almeno: 
                  a) la denominazione del soggetto; 
                  b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se  del
          caso, della succursale con sede in Italia; 
                  c) l'indirizzo, anche di posta  elettronica,  o  un
          altro recapito.».