Art. 5 Cooperazione 1. Nell'ambito dello scambio di informazioni di cui all'articolo 128-undecies, comma 4-bis, del TUB, l'OAM aggiorna i dati contenuti nell'elenco, in conformita' alle comunicazioni ricevute dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine. 2. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica, altresi', la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all'autorita' dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 6-bis, dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141: «Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita'; 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) per le persone giuridiche: 1) denominazione sociale; 2) data di costituzione; 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'; 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell'elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies; f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4. 6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato membro di origine, compresi almeno: a) la denominazione del soggetto; b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia; c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito.».