Art. 2 
 
             Ministero delle imprese e del made in Italy 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  12,  le  parole:  «Ministero   dello   sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e
del made in Italy»; 
    b) all'articolo 27: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite  dalle
seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
      3) al comma 2-bis), dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli  indirizzi
per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in
Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero  degli
affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    c)  all'articolo  29,  comma  2,  le  parole:  «Ministero   delle
attivita' produttive»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero
delle imprese e del made in Italy»; 
    d) la rubrica del Capo VI  del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
    e) all'articolo 35, comma 2, lettera h),  le  parole:  «Ministero
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero
delle imprese e del made in Italy». 
  3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole  da  «dal  Ministro  delegato»  sino  a  «ove  nominato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dalla   Autorita'   delegata    per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata»  e
le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«delle imprese e del made in Italy». 
  4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy»  e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico».