Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o piu' idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c); b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL; c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni; d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001; e) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attivita' di valutazione della conformita', tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL; g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare l'utilizzo del GPL come carburante per la propulsione delle unita' da diporto o l'alimentazione dei motori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 5 del 2016.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1.