Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) GPL, gas  di  petrolio  liquefatto:  uno  o  piu'  idrocarburi
leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c); 
    b) impresa installatrice: impresa di  costruzione  di  unita'  da
diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione  a
GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di  propulsione
a GPL; 
    c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 -  Attrezzature  e
accessori per GPL - Sistemi di propulsione a  GPL  per  imbarcazioni,
yacht e altre unita'  -  Requisiti  di  installazione,  e  successive
modificazioni e revisioni; 
    d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato  ai
fini della valutazione della  conformita'  dei  sistemi  di  qualita'
aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001; 
    e) organismo  di  valutazione  della  conformita':  un  organismo
notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  dd)  del  decreto
legislativo n. 5 del 2016 che svolge attivita' di  valutazione  della
conformita', tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    f)  responsabile  tecnico  dell'impresa  installatrice:   persona
fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza,  assume  la
responsabilita' tecnica della sistemazione a  bordo  del  sistema  di
propulsione a GPL; 
    g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di  componenti
meccanici, elettrici ed elettronici, atta  ad  assicurare  l'utilizzo
del GPL come carburante per la propulsione delle unita' da diporto  o
l'alimentazione  dei  motori  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo n. 5 del 2016. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1.