Art. 3 Impresa installatrice e sistema di qualita' 1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti: a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a GPL sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione a GPL; c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento. 2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato. 3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, mediante posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate. 4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. 5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata della motivazione e della indicazione degli esiti dell'esame. 6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione a GPL e acquisisce, a seguito di richiesta: a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016; b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale. 7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili possono controllare in qualsiasi momento, tramite verifiche e ispezioni, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva n. 94/25/CE): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti'; e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.». - Si riporta il comma 2 dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.».