Art. 3 
 
             Impresa installatrice e sistema di qualita' 
 
  1. L'impresa installatrice opera in conformita'  alle  prescrizioni
delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti: 
    a) il  suo  responsabile  tecnico  e  il  suo  personale  addetto
all'installazione degli impianti  a  GPL  sono  in  possesso  di  una
certificazione professionale rilasciata da un  organismo  accreditato
ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; 
    b) e' iscritta presso una Camera  di  commercio  da  cui  risulta
l'esercizio  dell'attivita'   di   installazione   dei   sistemi   di
propulsione a GPL; 
    c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la  qualita'
per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure,
procedure, istruzioni  scritte,  criteri,  requisiti  e  disposizioni
idonei  ad  assicurare   la   conformita'   dell'installazione   alle
specifiche  tecniche  delle  norme  di  riferimento,   nonche'   alle
indicazioni contenute nel presente regolamento. 
  2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la
qualita' per i prodotti oggetto del presente  regolamento,  l'impresa
installatrice  presenta  istanza  di  valutazione  a   un   organismo
abilitato. 
  3.   L'impresa   installatrice   comunica   al   Ministero    delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   gli   estremi   di
approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo
abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, mediante  posta
elettronica certificata, del modello di cui all'allegato  I.  Con  lo
stesso modello  e  le  medesime  modalita',  l'impresa  installatrice
comunica tempestivamente al Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili la cessazione delle proprie attivita',  nonche'
le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate. 
  4. Sul sito istituzionale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' istituito e pubblicato l'elenco  delle
imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al
comma 3. 
  5.  L'impresa  installatrice  informa  preventivamente  l'organismo
abilitato, che ha approvato il  sistema  di  qualita',  di  qualsiasi
modifica che intende  apportare  al  sistema.  L'organismo  abilitato
valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il
sistema possa continuare  a  soddisfare  i  requisiti  stabiliti  dal
presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento.  Al
termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa
installatrice la propria  decisione  corredata  della  motivazione  e
della indicazione degli esiti dell'esame. 
  6.  A  fini  ispettivi,  l'organismo  abilitato  puo'  accedere  in
qualsiasi  momento,  nel  corso  del  periodo  di   validita'   della
certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova,  deposito  e
installazione dei sistemi  di  propulsione  a  GPL  e  acquisisce,  a
seguito di richiesta: 
    a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016; 
    b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle  prove  e
sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e  di  aggiornamento
del personale. 
  7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma  2,  del
decreto legislativo n.  5  del  2016,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  possono  controllare  in  qualsiasi   momento,   tramite
verifiche e ispezioni, l'applicazione  delle  disposizioni  stabilite
dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai
controlli e alle verifiche sono accertate violazioni  degli  obblighi
sussistenti in capo alle imprese  installatrici,  le  amministrazioni
vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema
di gestione per la qualita' aziendale che provvede  alla  sospensione
dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa  installatrice
per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata,
o alla revoca della stessa. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (Attuazione   della
          direttiva  n.  2013/53/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto d'acqua e  che  abroga  ladirettiva  n.
          94/25/CE): 
                «Art.  2  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente decreto si applicano a: 
                  a)  imbarcazioni  da  diporto  e  imbarcazioni   da
          diporto parzialmente completate; 
                  b)  natanti  da  diporto  e  natanti   da   diporto
          parzialmente completati; 
                  c)  moto  d'acqua  e  moto   d'acqua   parzialmente
          completate; 
                  d) componenti elencati all'allegato II  se  immessi
          sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo
          denominati 'componenti'; 
                  e)   motori    di    propulsione    installati    o
          specificamente destinati  ad  essere  installati  su  o  in
          unita' da diporto; 
                  f) motori di propulsione installati su o in  unita'
          da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; 
                  g) unita' da diporto oggetto di una  trasformazione
          rilevante.». 
              - Si riporta  il  comma  2  dell'art.  39  del  decreto
          legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  (Attuazione   della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
                «2. La vigilanza  sul  mercato  e  il  controllo  dei
          prodotti e' demandata al Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico.  Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministero dello sviluppo  economico,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, si stabiliscono  le  modalita'
          ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato  ed
          il controllo sui prodotti.».