Art. 5 Motori di propulsione di nuova costruzione 1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o a doppia alimentazione, destinati a essere installati sulle imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto d'acqua sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 5 del 2016 e dalle parti B e C dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. 2. I componenti del sistema di propulsione a GPL, applicati al motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento. 3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche informazioni relative alle operazioni di manutenzioni periodiche relative ai componenti del sistema di alimentazione a GPL e alle parti meccaniche del motore che sono interessate alla doppia alimentazione. 4. I dati contenuti nella dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005, fanno riferimento al combustibile impiegato ovvero a entrambi i combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del motore da indicare nella dichiarazione di potenza e' il valore maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi sistemi di alimentazione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto. Art. 21 (Emissioni acustiche). - 1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A (controllo interno della produzione); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). 2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'allegato II, parti B e C, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato II - Requisiti essenziali (Omissis). B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte. 1. Identificazione del motore di propulsione 1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore; b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile; c) il numero di serie unico del motore; d) la marcatura CE come previsto all'art. 17. 1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. 1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 2. Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3: 2.1. Valori applicabili ai fini dell'art. 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2: Parte di provvedimento in formato grafico 2.3. Cicli di prova: cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare: si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4: 2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4. Parte di provvedimento in formato grafico Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore. 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 2.5. Carburanti di prova Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche: Parte di provvedimento in formato grafico Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata. 3. Durata Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. La durata normale del motore e' la seguente: a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato: 1) per la categoria di motori PN≤ 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 2) per i motori nella categoria 373 < PN≤ 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 3) per i motori nella categoria PN> 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo; c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 4. Manuale del proprietario Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Il manuale del proprietario: a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata); b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte. 1. Livelli di emissione acustica 1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico in cui PN= potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax= livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore. 1.3. Il «numero di Froude» Fne' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Manuale del proprietario Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. 3. Durata Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.». - Per il testo dell'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.»