Art. 5 
 
             Motori di propulsione di nuova costruzione 
 
  1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o
a  doppia  alimentazione,  destinati  a   essere   installati   sulle
imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto  d'acqua
sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa
valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e
21 del decreto legislativo n.  5  del  2016  e  dalle  parti  B  e  C
dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. 
  2. I componenti del sistema di  propulsione  a  GPL,  applicati  al
motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento. 
  3. Il manuale del proprietario di cui  all'allegato  II,  parte  A,
punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del  2005,  contiene  anche
informazioni relative  alle  operazioni  di  manutenzioni  periodiche
relative ai componenti del sistema di  alimentazione  a  GPL  e  alle
parti  meccaniche  del  motore  che  sono  interessate  alla   doppia
alimentazione. 
  4.  I  dati  contenuti  nella  dichiarazione  di  potenza  di   cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.  171  del  2005,
fanno riferimento al  combustibile  impiegato  ovvero  a  entrambi  i
combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del
motore da indicare  nella  dichiarazione  di  potenza  e'  il  valore
maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi
sistemi di alimentazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  20  e  21  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
                «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo
          all'emissione di gas di scarico,  per  i  prodotti  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il  fabbricante  del
          motore applica le procedure relative ai  pertinenti  moduli
          di cui agli allegati del presente decreto: 
                  a) se le prove sono effettuate applicando la  norma
          armonizzata, uno dei seguenti moduli: 
                    1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
          C, D, E o F; 
                    2) modulo G (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'); 
                    3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia
          qualita' totale). 
                  b) se le prove sono effettuate senza  applicare  la
          norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 
                    1) modulo B (esame UE  per  tipo)  unitamente  al
          modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 
                    2) modulo G (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'). 
                2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
          attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
          presente decreto. 
                Art.  21  (Emissioni  acustiche).  -  1.  Per  quanto
          riguarda  le  emissioni  acustiche  delle  imbarcazioni   e
          natanti  da  diporto  dotati  di  motore   di   propulsione
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto  dotati
          di  motore  di  propulsione  entrobordo  o  entrobordo  con
          comando a poppa senza  scarico  integrato  oggetto  di  una
          trasformazione  rilevante  e  successivamente  immessi  sul
          mercato  entro  cinque  anni   dalla   trasformazione,   il
          fabbricante applica le  procedure  relative  ai  pertinenti
          moduli di cui agli allegati del presente decreto: 
                  a) se le prove sono effettuate applicando la  norma
          armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
          moduli: 
                    1) modulo A1 (controllo interno della  produzione
          unito a prove ufficiali del prodotto); 
                    2) modulo G (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'); 
                    3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia
          qualita' totale); 
                  b) se le prove sono effettuate senza  applicare  la
          norma armonizzata per la misurazione del rumore, il  modulo
          G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
                  c) se per la valutazione si utilizzano il numero di
          Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti
          moduli: 
                    1) modulo A (controllo interno della produzione); 
                    2) modulo G (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'); 
                    3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia
          qualita' totale). 
                2. Per quanto riguarda le emissioni  acustiche  delle
          moto d'acqua, dei motori di propulsione  fuoribordo  e  dei
          motori di propulsione entrobordo con comando  a  poppa  con
          scarico   integrato    destinati    all'installazione    su
          imbarcazioni e natanti da  diporto,  il  fabbricante  della
          moto d'acqua o del motore applica le procedure relative  ai
          pertinenti  moduli  di  cui  agli  allegati  del   presente
          decreto: 
                  a) se le prove sono effettuate applicando la  norma
          armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
          moduli: 
                    1) modulo A1 (controllo interno della  produzione
          unito a prove ufficiali del prodotto); 
                    2) modulo G (conformita'  basata  sulla  verifica
          dell'unita'); 
                    3) modulo H (conformita'  basata  sulla  garanzia
          qualita' totale); 
                  b) se le prove sono effettuate senza  applicare  la
          norma armonizzata per la misurazione del rumore, il  modulo
          G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 
                3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
          attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato II, parti  B  e  C,
          del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.  171  (Codice
          della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  delladirettiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172): 
              «Allegato II - Requisiti essenziali 
              (Omissis). 
          B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di  scarico
          dei motori di propulsione 
              I motori di  propulsione  sono  conformi  ai  requisiti
          essenziali per le emissioni  allo  scarico  stabiliti  alla
          presente parte. 
            1. Identificazione del motore di propulsione 
              1.1. Ogni motore riporta in  modo  chiaro  le  seguenti
          informazioni: 
                a) il nome, la denominazione commerciale registrata o
          il marchio registrato e il  recapito  del  fabbricante  del
          motore; e, se applicabile, il  nome  e  il  recapito  della
          persona che adatta il motore; 
                b) il tipo di  motore,  la  famiglia  di  motori,  se
          applicabile; 
                c) il numero di serie unico del motore; 
                d) la marcatura CE come previsto all'art. 17. 
              1.2. Le indicazioni di cui al punto  1.1  devono  avere
          una durata pari alla normale durata  del  motore  e  devono
          essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano
          etichette  o  targhette,  esse  devono  essere  apposte  in
          maniera tale che il fissaggio abbia una  durata  pari  alla
          normale durata del motore e che le  etichette  o  targhette
          non  possano  essere  rimosse  senza  essere  distrutte   o
          cancellate. 
              1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una  parte
          del motore necessaria per il  normale  funzionamento  dello
          stesso  e  che  non  deve,  in  linea  di  massima,  essere
          sostituita per tutta la vita del motore. 
              1.4. Le indicazioni devono trovarsi  in  una  posizione
          facilmente visibile dopo che il motore e' stato  assemblato
          con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 
            2. Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico 
              I motori di propulsione sono  progettati,  costruiti  e
          assemblati in modo che, se correttamente  installati  e  in
          condizioni d'uso  normale,  le  emissioni  non  superino  i
          valori limite risultanti al punto  2.1,  tabella  1,  e  al
          punto 2.2, tabelle 2 e 3: 
              2.1. Valori applicabili ai fini dell'art. 45, comma  2,
          e della tabella 2, punto 2.2: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2.3. Cicli di prova: 
                cicli  di  prova  e  fattori   di   ponderazione   da
          applicare: 
                  si applicano i seguenti requisiti della  norma  ISO
          8178-4: 2007, tenendo conto dei valori di cui alla  tabella
          in appresso. 
              Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo
          di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130  kW,
          puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per  motori  ad
          AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Gli  organismi  notificati  possono   accettare   prove
          effettuate sulla base di altri cicli di  prova  specificati
          in  una  norma  armonizzata  e  applicabili  al  ciclo   di
          funzionamento del motore. 
              2.4.  Applicazione  della   famiglia   di   motori   di
          propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite 
              Il fabbricante del motore e' responsabile di  stabilire
          quali motori della sua gamma devono essere inclusi  in  una
          famiglia di motori. 
              Il motore capostipite e'  scelto  da  una  famiglia  di
          motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione
          siano rappresentative di tutti i motori di quella  famiglia
          di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore
          capostipite  della  famiglia  il  motore  che  possiede  le
          caratteristiche che  dovrebbero  risultare  nel  piu'  alto
          quantitativo di emissioni specifiche (espresse  in  g/kWh),
          misurate nel ciclo di prova applicabile. 
              2.5. Carburanti di prova 
              Il carburante di  prova  utilizzato  per  le  prove  di
          emissione    di    scarico    risponde    alle     seguenti
          caratteristiche: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Gli  organismi  notificati  possono   accettare   prove
          effettuate  sulla  base  di  altri  carburanti   di   prova
          specificati in una norma armonizzata. 
            3. Durata 
              Il  fabbricante  del  motore  fornisce  istruzioni  per
          l'installazione  e  la  manutenzione  del  motore  che,  se
          applicate, dovrebbero consentire al  motore  in  condizioni
          d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai
          punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in
          condizioni normali di utilizzo. 
              Tali informazioni sono  ottenute  dal  fabbricante  del
          motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza,
          basata su cicli  di  funzionamento  normali,  e  calcolando
          l'usura dei componenti in modo  che  il  fabbricante  possa
          preparare  le  istruzioni  di  manutenzione  necessarie   e
          rilasciarle con  tutti  i  nuovi  motori  alla  loro  prima
          immissione sul mercato. 
              La durata normale del motore e' la seguente: 
                a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o  dieci
          anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 
                b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o  senza
          scarico integrato: 
                  1) per la categoria di motori PN≤ 373 kW:  480  ore
          di funzionamento o dieci anni, a seconda del  caso  che  si
          verifica per primo; 
                  2) per i motori nella categoria 373 < PN≤  485  kW:
          150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che
          si verifica per primo; 
                  3) per i motori nella categoria PN> 485 kW: 50  ore
          di funzionamento o un anno,  a  seconda  del  caso  che  si
          verifica per primo; 
                c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o
          cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, 
                d) motori fuoribordo:  350  ore  di  funzionamento  o
          dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 
            4. Manuale del proprietario 
              Ogni motore e' dotato di un  manuale  del  proprietario
          redatto in una o piu' lingue che possono essere  facilmente
          comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali,
          secondo quanto determinato dallo Stato  membro  in  cui  il
          motore deve essere commercializzato. 
              Il manuale del proprietario: 
                a) fornisce istruzioni per l'installazione,  l'uso  e
          la manutenzione necessarie per  il  corretto  funzionamento
          del motore al fine di soddisfare i requisiti  di  cui  alla
          sezione 3 (durata); 
                b)  specifica  la   potenza   del   motore   misurata
          conformemente alla norma armonizzata. 
          C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche 
              Le imbarcazioni e  i  natanti  da  diporto  con  motori
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i  motori
          entrobordo con comando a poppa con scarico  integrato  sono
          conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche
          stabiliti nella presente parte. 
            1. Livelli di emissione acustica 
              1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con  motori
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i  motori
          entrobordo con comando a poppa con scarico  integrato  sono
          progettati, costruiti e assemblati cosi' che  le  emissioni
          acustiche non superino i  valori  limite  illustrati  nella
          seguente tabella: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              in cui PN= potenza nominale del motore in kW di un solo
          motore alla velocita' nominale e LpASmax=  livello  massimo
          di pressione sonora in dB. 
              Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si
          puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 
              1.2. In alternativa al test di misurazione  del  suono,
          le  imbarcazioni  e  i  natanti  da  diporto   con   motore
          entrobordo o entrobordo con comando a poppa  senza  scarico
          integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici  di
          cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1  e  se  il
          rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore  e  il
          sistema  di  scarico  sono  installati  conformemente  alle
          specifiche del fabbricante del motore. 
              1.3. Il «numero di Froude» Fne' calcolato dividendo  la
          velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto  V
          (m/s)  per  la   radice   quadrata   della   lunghezza   al
          galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una  data  costante
          di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
            2. Manuale del proprietario 
              Per le imbarcazioni e i natanti da  diporto  dotati  di
          motore entrobordo o entrobordo con comando  a  poppa  senza
          scarico integrato e per le moto  d'acqua,  il  manuale  del
          proprietario di cui alla parte A, punto  2.5,  contiene  le
          informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema
          di  scarico  in  condizioni  che,  per  quanto   possibile,
          garantiscano la conformita'  ai  valori  limite  di  rumore
          specificati per l'uso normale. 
              Per i motori fuoribordo ed  entrobordo  con  comando  a
          poppa con scarico integrato, il  manuale  del  proprietario
          richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni
          necessarie a mantenere il motore  in  condizioni  che,  per
          quanto possibile, garantiranno  la  conformita'  ai  valori
          limite di rumore specificati per l'uso normale. 
            3. Durata 
              Le disposizioni sulla  durata  di  cui  alla  parte  B,
          sezione 3, si  applicano,  mutatis  mutandis,  al  rispetto
          delle prescrizioni sulle emissioni acustiche  di  cui  alla
          presente parte, sezione 1.». 
              - Per il testo dell'allegato II, parte  A,  punto  2.5,
          del decreto legislativo n. 171 del 2005, si vedano le  note
          all'art. 4. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma
          dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per  potenza  del
          motore si intende la  potenza  massima  di  esercizio  come
          definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 
                2. Per  ogni  singolo  motore  il  fabbricante  o  il
          rappresentante autorizzato o l'importatore di cui  all'art.
          3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11  gennaio
          2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su  modulo
          conforme  al  modello   approvato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3. La dichiarazione di potenza del  motore  fa  parte
          dei documenti di bordo.»