Art. 6 Conversione a GPL di prodotti gia' immessi sul mercato 1. Nel caso di conversione a GPL di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, gia' immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della marcatura CE di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo n. 5 del 2016, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige il certificato di installazione previsto dalle norme di riferimento. Tale certificato e' vidimato da un organismo di valutazione della conformita', che attesta la conformita' del prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento. 2. L'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 1 accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a GPL non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. L'organismo di valutazione della conformita' verifica altresi' che le modifiche al sistema di alimentazione del motore di propulsione non costituiscono modifica rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 5 del 2016. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali e l'assenza di una modifica rilevante del motore. 3. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 2, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2. 4. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione a GPL per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato II - Requisiti essenziali A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1 (Omissis). 3. Resistenza e requisiti strutturali 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilita' e bordo libero L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilita' L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata. Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione. (Omissis). 3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3). (Omissis). 4. Caratteristiche di manovra Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario. (Omissis).». - Si riporta il testo degli artt. 18, 22 e 32 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.». «Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione delcodice della nautica da diporto.». - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 32 (Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti). - 1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'art. 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'art. 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti: a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5. 4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'art. 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento. 5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravita' della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinche' le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.».