Art. 6 
 
       Conversione a GPL di prodotti gia' immessi sul mercato 
 
  1. Nel caso di  conversione  a  GPL  di  imbarcazioni  da  diporto,
natanti da diporto o moto d'acqua, gia' immessi sul mercato alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della
marcatura CE di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh) del  decreto
legislativo n. 5  del  2016,  il  responsabile  tecnico  dell'impresa
installatrice redige il certificato di installazione  previsto  dalle
norme di riferimento. Tale certificato e' vidimato da un organismo di
valutazione  della  conformita',  che  attesta  la  conformita'   del
prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' di cui al  comma  1
accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a
GPL non ha influito in  modo  sostanziale  sui  requisiti  essenziali
dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e  4  della
parte A dell'allegato II del decreto legislativo  n.  171  del  2005.
L'organismo di valutazione della conformita' verifica altresi' che le
modifiche al sistema di alimentazione del motore di  propulsione  non
costituiscono modifica rilevante ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
lettera g) del decreto  legislativo  n.  5  del  2016.  A  tal  fine,
l'organismo di  valutazione  della  conformita'  redige  un  rapporto
tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali
e l'assenza di una modifica rilevante del motore. 
  3. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta  che  la
trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui  al
comma 2, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18,  comma
3, del decreto legislativo n.  5  del  2016,  alla  valutazione  post
costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto  legislativo.
La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate  CE,
alle quali si applicano esclusivamente  le  disposizioni  di  cui  al
comma 2. 
  4.  L'organismo  di  valutazione  della  conformita'   mantiene   a
disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo  32,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  5  del   2016,   tutta   la
documentazione tecnica  inerente  all'installazione  del  sistema  di
propulsione  a  GPL  per  un  periodo  di  dieci  anni  a  far   data
dall'installazione stessa. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'allegato II, parte A,  punti
          3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, del decreto legislativo  18  luglio
          2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
          delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della  legge
          8 luglio 2003, n. 172): 
              «Allegato II - Requisiti essenziali 
          A.  Requisiti  essenziali  per  la   progettazione   e   la
          costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1 
              (Omissis). 
            3. Resistenza e requisiti strutturali 
              3.1. Struttura 
              La  scelta  e  la  combinazione  dei  materiali  e   la
          costruzione   dell'unita'   da   diporto   assicurano   una
          resistenza adatta  sotto  tutti  gli  aspetti.  Particolare
          attenzione e'  prestata  alla  categoria  di  progettazione
          conformemente  alla  sezione  1  e  alla  portata   massima
          consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. 
              3.2. Stabilita' e bordo libero 
              L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero
          adatti   alla   propria   categoria    di    progettazione,
          conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata  massima
          consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. 
              3.3. Galleggiabilita' 
              L'unita' da diporto e' costruita in modo  da  garantire
          caratteristiche di galleggiabilita' adeguate  alla  propria
          categoria di progettazione conformemente alla sezione  1  e
          alla   portata   massima   consigliata   dal    fabbricante
          conformemente al punto 3.6.  Tutte  le  unita'  da  diporto
          multiscafo abitabili suscettibili  di  rovesciamento  hanno
          una sufficiente galleggiabilita' per  restare  a  galla  in
          posizione rovesciata. 
              Le unita' da diporto inferiori  a  6  metri  hanno  una
          riserva  di  galleggiabilita'  per   consentire   loro   di
          galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro
          categoria di progettazione. 
              (Omissis). 
              3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante 
              La  portata   massima   consigliata   dal   fabbricante
          [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone  (in
          chilogrammi)] per la quale l'unita'  da  diporto  e'  stata
          progettata e' determinata conformemente alla  categoria  di
          progettazione (sezione  1),  alla  stabilita'  e  al  bordo
          libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3). 
              (Omissis). 
            4. Caratteristiche di manovra 
              Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di
          manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del  motore
          di propulsione  piu'  potente  per  il  quale  l'unita'  da
          diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per
          tutti i motori di propulsione la potenza  massima  nominale
          del motore e' specificata nel manuale del proprietario. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  artt.  18,  22  e  32  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
                «Art.   18   (Procedure   della   valutazione   della
          conformita' applicabili). - 1. Il  fabbricante  applica  le
          procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e
          21 prima dell'immissione sul mercato dei  prodotti  di  cui
          all'art. 2, comma 1. 
                2. L'importatore privato applica la procedura di  cui
          all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  se  il  fabbricante  non   ha
          effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto
          in questione. 
                3. Chiunque immetta sul mercato o metta  in  servizio
          un motore di propulsione o un'unita' da  diporto  dopo  una
          modifica o  conversione  rilevante  dello  stesso  o  della
          stessa, o  chiunque  modifichi  la  destinazione  d'uso  di
          un'unita' da diporto non contemplata dal  presente  decreto
          in  modo  tale  da  farla  rientrare  nel  suo  ambito   di
          applicazione applica la procedura di cui all'art. 22  prima
          dell'immissione sul mercato o della messa in  servizio  del
          prodotto. 
                4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da  diporto
          costruita  per  uso  personale  prima  della  scadenza  del
          periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
          a), numero 7), applica la  procedura  di  cui  all'art.  22
          prima dell'immissione sul mercato del prodotto.». 
                «Art. 22 (Valutazione  post  costruzione).  -  1.  La
          valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3
          e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 
                1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE  immesse
          in commercio antecedentemente al  16  giugno  1998  non  si
          applica la valutazione di post costruzione.  La  disciplina
          per la realizzazione di una modifica o di  una  conversione
          rilevante, come definita dall'art.  18,  e'  prevista,  per
          tali  unita'  da  diporto,  ai  fini  della  conferma   del
          mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento
          di attuazione delcodice della nautica da diporto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  32,  comma  3,  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
          direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE): 
                «Art.  32  (Autorizzazione  alla  valutazione   della
          conformita'  dei  prodotti).  -  1.  L'autorizzazione  agli
          organismi che presentano domanda  ai  sensi  dell'art.  31,
          comma  2,  e'  rilasciata  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico,   di   concerto   con   il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito
          positivo delle valutazioni di cui al comma 2  del  presente
          articolo ed ha la durata di quattro anni.  L'autorizzazione
          e'  rilasciata  entro  novanta   giorni   dalla   data   di
          presentazione  della  relativa  domanda.  Nel  periodo   di
          validita'    dell'autorizzazione,    le     Amministrazioni
          competenti esercitano le funzioni di vigilanza  di  cui  al
          comma 3 del presente articolo, sugli organismi  autorizzati
          e notificati. 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          avvia  l'attivita'  istruttoria  sulla  documentazione  che
          accompagna la domanda e pianifica gli audit da  effettuarsi
          presso le sedi dell'organismo richiedente  e  di  eventuali
          altri soggetti di cui all'art. 30, per  l'accertamento  dei
          requisiti prescritti e  di  ogni  altro  elemento  ritenuto
          necessario. 
                3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quali
          amministrazioni vigilanti: 
                  a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; 
                  b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni
          momento,  congiuntamente  o  disgiuntamente,   di   propria
          iniziativa  o  a  seguito  di  segnalazioni   esterne,   al
          controllo degli organismi per verificare le  condizioni  in
          base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione,
          il mantenimento  dei  requisiti,  il  regolare  svolgimento
          delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; 
                  c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui  al
          comma 5. 
                4. L'autorizzazione  agli  organismi  che  presentano
          domanda ai sensi dell'art. 31, comma 4, e'  rilasciata  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  durata
          pari a quella del certificato di accreditamento. 
                5.  Nel  caso  siano  poste  in   essere   da   parte
          dell'organismo notificato violazioni in merito al  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 28, al  regolare  svolgimento
          delle   procedure   o   all'adempimento    delle    proprie
          responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una
          sanzione  modulata  in  relazione   alla   gravita'   della
          violazione commessa. La sanzione puo' consistere in: 
                  a) richiamo scritto; 
                  b)     sospensione      parziale      o      totale
          dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad
          un  anno  in  relazione  alla  gravita'  dell'irregolarita'
          rilevata; 
                  c) revoca dell'autorizzazione. 
                6. In caso di sospensione o di revoca,  il  Ministero
          dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  adotta  un  motivato
          provvedimento, e ne informa immediatamente  la  Commissione
          europea  e  gli  altri  Stati  membri.  Le  Amministrazioni
          competenti adottano  le  appropriate  misure  affinche'  le
          pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano  evase  da
          un  altro  organismo  notificato  o  siano  messe  a   loro
          disposizione.».