Art. 7 Operazioni di controllo periodico 1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua con alimentazione a GPL o a doppia alimentazione, le operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste dalle norme di riferimento sono eseguite entro cinque anni a decorrere dalla data di installazione del sistema di propulsione a GPL riportata nel certificato di installazione. Per le unita' da diporto munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005, le suddette operazioni sono effettuate in occasione della prima visita di rinnovo del certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema di propulsione a GPL. 2. Le operazioni di manutenzione e ispezione di cui al comma 1 previste dalle norme di riferimento sono ripetute da un'impresa installatrice entro cinque anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione di controllo di cui al comma 1 e successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure correttive che non modificano la distribuzione dei pesi a bordo e non prevedono l'installazione di componenti con caratteristiche tecniche difformi da quelle previste nello schema del sistema di propulsione preventivamente approvato dall'organismo di valutazione della conformita'. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, specificamente previste dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice che rilascia apposita certificazione redatta in conformita' al modello di cui all'allegato II.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.».