Art. 7 
 
                  Operazioni di controllo periodico 
 
  1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto  e  le
moto d'acqua con alimentazione a GPL o  a  doppia  alimentazione,  le
operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste  dalle
norme di riferimento sono eseguite  entro  cinque  anni  a  decorrere
dalla  data  di  installazione  del  sistema  di  propulsione  a  GPL
riportata nel certificato di installazione. Per le unita' da  diporto
munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo  26,  comma
1, del decreto legislativo n. 171 del 2005,  le  suddette  operazioni
sono effettuate in  occasione  della  prima  visita  di  rinnovo  del
certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema  di
propulsione a GPL. 
  2. Le operazioni di manutenzione e ispezione  di  cui  al  comma  1
previste dalle norme  di  riferimento  sono  ripetute  da  un'impresa
installatrice  entro  cinque  anni  dalla   data   di   effettuazione
dell'ultima  operazione  di  controllo  di   cui   al   comma   1   e
successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di
ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure  correttive  che
non modificano la distribuzione dei pesi  a  bordo  e  non  prevedono
l'installazione di componenti con caratteristiche  tecniche  difformi
da  quelle  previste  nello  schema  del   sistema   di   propulsione
preventivamente  approvato  dall'organismo   di   valutazione   della
conformita'. 
  3. Le operazioni di cui ai commi 1  e  2,  specificamente  previste
dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice
che  rilascia  apposita  certificazione  redatta  in  conformita'  al
modello di cui all'allegato II. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da  diporto  ed   attuazione   delladirettiva   n.
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172): 
                «Art. 26 (Certificato di sicurezza e  certificato  di
          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza
          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo
          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento
          di attuazione del presente codice. 
                1-bis.  Il  certificato  di  idoneita'  al   noleggio
          attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
          rilasciato dallo STED ai sensi del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio,  il
          rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
          attuazione del presente codice.».