IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022,
recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina,
al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati
come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4
luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati
come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati
come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15
settembre 2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre
2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici
usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre
2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e
Pesaro-Urbino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonche' la delibera del
Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante «Estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con
delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti
nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi
alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255
del 31 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in
alcuni territori della regione Marche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre
2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022
e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e
fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a
decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le
seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre
2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 novembre 2022»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro
il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui
all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma
6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita' e l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo,
usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;
d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta
la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la
mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle
giacenze di cui al comma 3».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai
sensi dell'articolo 4.