Art. 2
Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, e' ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di
euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per
20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al
riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi
sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo
quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle
risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura
proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di
spesa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli
enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e
regionali interessati e le modalita' per il riconoscimento, da parte
dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto
pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto
pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione
laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto,
nonche' le relative modalita' di rendicontazione.
4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre a CSEA.
5. E' autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la
spesa di 176 milioni di euro di cui:
a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della societa' di
adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione
degli oneri degli anni successivi;
b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla
copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai
sensi dell'articolo 4.