Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del
presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno
2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per
l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro
per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26
milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1,
comma 1, lettera a);
f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di
parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di
supplenza breve e saltuaria del personale scolastico e' autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse
disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.