Art. 2 
 
            Istituzione della Federazione nazionale degli 
        ordini della professione sanitaria di fisioterapista 
 
  1.  E'  istituita  la  Federazione  nazionale  degli  ordini  della
professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8  del  decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. 
  2. Per le elezioni dei  componenti  del  Comitato  centrale  e  del
Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini  della
professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure  di
cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo  quanto
previsto dal successivo articolo 4. 
  3. Il Presidente della Federazione  nazionale  degli  ordini  della
professione sanitaria di fisioterapista  e'  membro  di  diritto  del
Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3.