Art. 3 
 
            Avvicendamento nei rapporti attivi e passivi 
 
  1. Nei rapporti attivi e passivi definitivi  e  in  corso  tra  gli
ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della  prevenzione  e  le
commissioni di  albo  territoriali  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista, e tra  la  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e  la  Commissione
di albo nazionale della professione sanitaria di  fisioterapista,  si
avvicendano,   rispettivamente,   gli   ordini   territoriali   della
professione sanitaria di fisioterapista e  la  Federazione  nazionale
degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. 
  2. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli  ordini
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  su
proposta formulata dal Comitato centrale, d'intesa con la Commissione
straordinaria  della  Federazione  nazionale   degli   ordini   della
professione sanitaria di fisioterapista di cui al successivo articolo
4, comma 1, definisce la disciplina attuativa dell'avvicendamento  di
cui al comma 1, entro il termine perentorio di  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il Comitato centrale della Federazione  nazionale  degli  ordini
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione  e  i
consigli  direttivi  degli  ordini  territoriali  ad  essa  afferenti
attuano l'avvicendamento di cui al  comma  1,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla definizione  della  disciplina  attuativa
dell'avvicendamento di cui al comma 2.