Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. E' istituita  la  Commissione  straordinaria  della  Federazione
nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista,
formata dai componenti della  Commissione  di  Albo  nazionale  della
professione sanitaria di fisioterapista istituita  all'interno  della
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione. Fino all'insediamento degli organi direttivi della
Federazione nazionale degli ordini  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista,  le  attribuzioni  riservate  al  Comitato   centrale
dall'articolo 8, commi 14, 15 e 18, del decreto legislativo del  Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,  n.  233,  sono  assegnate
alla Commissione straordinaria  di  cui  al  primo  periodo,  che  e'
presieduta dal Presidente della Commissione di Albo  nazionale  della
professione sanitaria di fisioterapista istituita  all'interno  della
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione. 
  2.  Fino  all'insediamento  degli  organi  direttivi  degli  ordini
territoriali  della  professione  sanitaria  di  fisioterapista,   le
attribuzioni riservate al Consiglio direttivo dall'articolo 3,  commi
1 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre  1946,  n.  233,  sono   assegnate   ad   una   Commissione
straordinaria  di   tre   iscritti   agli   albi   professionali   di
fisioterapista  nominata  per   ciascun   Ordine   territoriale   con
provvedimento del Presidente della  Commissione  straordinaria  della
Federazione nazionale degli ordini  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista, d'intesa con le commissioni di albo  territorialmente
competenti, entro cinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  l'incarico  di  amministrare  l'Ordine  e  di
convocare  l'assemblea  per  l'elezione  degli  organi  direttivi  da
tenersi    entro    quarantacinque    giorni     dalla     attuazione
dell'avvicendamento di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo in essere
gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15
marzo 2018. 
  3. La Commissione di albo nazionale della professione sanitaria  di
fisioterapista  istituita  all'interno  della  Federazione  nazionale
degli ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione e le commissioni di albo territoriali  della  professione
sanitaria di fisioterapista istituite all'interno  degli  ordini  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione cessano dalle loro
funzioni a seguito della nomina dei Commissari straordinari di cui ai
commi 1 e 2. 
  4. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate  alla  prima
elezione del Comitato centrale e  del  Collegio  dei  revisori  della
Federazione nazionale degli ordini  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista di cui all'articolo 2, da tenersi entro quarantacinque
giorni  dal  completamento  delle  fasi   elettorali   degli   ordini
territoriali di cui al comma 2, gli adempimenti previsti dal  decreto
del Ministro della salute  del  15  marzo  2018  sono  espletati  dal
Presidente  della   Commissione   straordinaria   della   Federazione
nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. 
  5.   All'insediamento   degli   organi   direttivi   degli   ordini
territoriali della professione sanitaria  di  fisioterapista  di  cui
all'articolo 1 e degli organi direttivi della  Federazione  nazionale
degli ordini della professione sanitaria  di  fisioterapista  di  cui
all'articolo  2,  la  Commissione  straordinaria  della   Federazione
nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista,
di cui al comma 1, e le commissioni straordinarie, di cui al comma 2,
cessano dalle loro funzioni.