IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio  1967,  n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante «Riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  a  norma  dell'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 113; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione  internazionale  2  novembre  2017,  n.   192,   recante
«Direttive generali per  disciplinare  le  procedure  di  scelta  del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e   autostradali»,   e,   in   particolare,
l'articolo 5, comma 10; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto  funzioni  centrali,  triennio  2016  -  2018,
firmato il 12 febbraio 2018; 
  Acquisito,  in  data  30  marzo  2022,   l'accordo   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC); 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota 88803 del 30 maggio 2022,  riscontrata  con  nota
7784 del 6 settembre 2022; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Codice», il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante «Codice dei contratti pubblici»; 
    b) «RUO», il responsabile dell'unita' organizzativa,  che  agisce
come stazione appaltante; 
    c) «RUP», il responsabile unico del procedimento; 
    d)  «Ministero»,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              - Il decreto del Presidente del  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 44 del
          18 febbraio 1967 - Suppl. Ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero  degli  affari
          esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   a   norma
          dell'art. 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del
          24 giugno 2010. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
          aprile 2016: 
                «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
                2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della  legge
          24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di
          ricerca di alta qualificazione nel  settore  dei  contratti
          pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni  con
          le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 
                5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
                5-bis. Gli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
          fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto  per  i
          singoli lavori, servizi e forniture.» 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  2  novembre  2017,   n.   192
          (Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
          del contraente e l'esecuzione del  contratto  da  svolgersi
          all'estero, ai sensi dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017. 
              - Si riporta il comma 10 dell'art. 5 del  decreto-legge
          10 settembre 2021, n. 121, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, (Disposizioni  urgenti
          in   materia   di   investimenti    e    sicurezza    delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217
          del 10 settembre 2021: 
                «10. Il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica  agli
          appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure  di
          gara  sono  state  avviate  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del medesimo decreto  legislativo,  anche
          se eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del  predetto
          regolamento. Gli oneri per la  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie di cui  all'art.  113,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 fanno carico  agli  stanziamenti
          gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
          forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
          della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.»