Art. 11 Disposizioni contabili 1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base di gara, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate. 2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attivita' incentivate. 3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma 3 alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base di gara. 5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113. La residua quota costituisce economia di bilancio. 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.
Note all'art. 11: - Si riporta il comma 197 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191: «197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»