Art. 11 
 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica
dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in  cui  sono
asseverate  le  specifiche  attivita'  svolte  e  le   corrispondenti
proposte  di  pagamento  adeguatamente  motivate,  versa   la   quota
dell'importo  posto  a  base  di  gara,   determinata   conformemente
all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate. 
  2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1,
il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze  la
riassegnazione  su  un  apposito  piano  gestionale  dei   pertinenti
capitoli di spesa inerenti alle competenze  fisse  e  accessorie  del
personale coinvolto nelle attivita' incentivate. 
  3.  Il  Ministero  attribuisce  l'80  per   cento   delle   risorse
riassegnate ai sensi del comma 3 alle strutture che svolgono funzione
di stazione appaltante, per il pagamento degli  incentivi  in  favore
del  personale  coinvolto  nelle   attivita'   incentivate,   tramite
l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4. In presenza di  incarichi  conferiti  da  altre  amministrazioni
pubbliche per effetto  di  accordi  o  convenzioni,  l'incentivo  per
funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti
per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle
pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla  base
della ripartizione  prevista  dal  presente  regolamento  secondo  le
rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri
a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato  in  conto
entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente
al comma 2. Le risorse da destinare al  Fondo  non  possono  comunque
superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto
a base di gara. 
  5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e'  a  carico  di  soggetti
terzi,  diversi  da  amministrazioni  pubbliche,  si   applicano   le
disposizioni di cui al comma 4. 
  6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non  svolte
dai dipendenti, in quanto affidate a personale  esterno  all'organico
del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita'
svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati  dalla  normativa
vigente in materia di trattamento economico,  incrementano  la  quota
del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, nei limiti  e
per le finalita' di cui al comma 4  del  medesimo  articolo  113.  La
residua quota costituisce economia di bilancio. 
  7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel  corso  dell'anno
solare al  singolo  dipendente,  anche  da  altre  amministrazioni  o
soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per  cento  del
rispettivo  trattamento  economico  complessivo   annuo   lordo.   Il
Ministero effettua controlli a campione sul rispetto  del  limite  di
cui al primo periodo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il comma 197 dell'art. 2  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191: 
                «197. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.»