Art. 2 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse
da destinare agli incentivi per lo svolgimento di  funzioni  tecniche
di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
dipendenti pubblici,  di  qualifica  non  dirigenziale,  in  servizio
presso  gli  uffici  in  Italia  e  all'estero  del   Ministero   per
l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di  cui  all'articolo
113, comma 2, del Codice, relative a procedure di  gara  indette  dal
Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate  in  seguito
all'adesione ad accordi quadro indetti da  centrali  di  committenza,
aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e  forniture  e  i
contratti  misti  di  lavori,  servizi  e  forniture.   Il   presente
regolamento si applica agli appalti relativi a servizi  e  forniture,
nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre  che
tale nomina sia prevista da disposizioni di legge  e  sia  effettuata
nel  rispetto  di  criteri   attuativi   adottati   dalle   autorita'
competenti. 
  3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma  1  e'
destinato dal Ministero alle finalita' di cui all'articolo 113, comma
4, del Codice. 
  4. I  compensi  incentivanti  stabiliti  in  base  all'articolo  3,
connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e  3,  del
Codice, svolte  a  favore  del  Ministero  da  altre  amministrazioni
pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite  in  appositi
accordi,  alle   stesse   amministrazioni   aggiudicatrici,   perche'
provvedano alla loro corresponsione, nel limite di  cui  all'articolo
113, comma 2, del Codice. 
  5.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  6,  sono
incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma  2,
del  Codice,  rese  nell'ambito  di  lavori,  cosi'   come   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonche' di servizi
e forniture.  Sono,  altresi',  incentivabili  le  funzioni  tecniche
connesse alle modifiche  o  varianti  di  cui  all'articolo  106  del
Codice, che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad
eccezione  delle   modifiche   contrattuali   derivanti   da   errori
progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice. 
  6. Le funzioni tecniche di  cui  all'articolo  113,  comma  2,  del
Codice,  che  danno  titolo  alla  corresponsione  degli   incentivi,
riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e,  nel
caso in cui e' nominato il direttore  dell'esecuzione  ai  sensi  del
comma 2, per l'acquisizione di  servizi  e  forniture  a  seguito  di
contratti affidati mediante procedure di gara. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma  6,  sono  esclusi  gli
incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma  urgenza,  mera
adesione a una  convenzione  CONSIP  e  informale  consultazione  del
mercato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 si veda nelle note alle premesse.