Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti. 3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice. 4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice. 5. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell'ambito di lavori, cosi' come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonche' di servizi e forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice. 6. Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si veda nelle note alle premesse.