Art. 3 
 
 
                       Misura degli incentivi 
 
  1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo  113,
comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore  al  2
per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti  a  base
di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto  dell'IVA,
secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: 
    a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro; 
    b) 1,8 per cento,  per  la  parte  di  importo  eccedente  cinque
milioni di euro e fino a dieci milioni di euro; 
    c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni
di euro e fino a venti milioni di euro; 
    d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente  venti  milioni
di euro. 
  2. Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di  cui
al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro
economico del progetto o del capitolato posto a base della  procedura
di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese,  con  specifica
clausola, nell'impegno di spesa attinente  al  relativo  contratto  e
fanno capo al medesimo capitolo  di  spesa  previsto  per  i  singoli
lavori, servizi e forniture. 
  3. Nel rispetto dell'articolo 113,  comma  3,  primo  periodo,  del
Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1  e'  ripartito
per  ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio  o   fornitura,   tra   il
responsabile unico del procedimento e  i  soggetti  che  svolgono  le
funzioni tecniche indicate all'articolo 113,  comma  2,  del  Codice,
nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo  113,  comma
3, secondo periodo, del Codice, gli importi  sono  comprensivi  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. 
  4. Le percentuali effettive degli  incentivi  attribuibili  per  le
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  113  del  Codice,   svolte
nell'ambito di procedure di gara aventi a  oggetto  opere  o  lavori,
sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in  sede
di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel  rispetto
dei seguenti valori minimi e massimi e,  comunque,  entro  il  valore
complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: 
    a) dal 25 per  cento  al  35  per  cento,  da  ripartire  tra  il
responsabile  unico  del  procedimento  e  il  personale  tecnico   e
amministrativo di supporto; 
    b) dal 5 per  cento  al  10  per  cento,  da  ripartire  tra  gli
incaricati della verifica dei progetti,  della  programmazione  della
spesa per investimenti, della predisposizione e del  controllo  delle
procedure di bando; 
    c) dal 25 per  cento  al  35  per  cento,  da  ripartire  tra  il
direttore dei lavori e il personale tecnico assistente; 
    d)  dal  20  per  cento  al  30  per  cento,  da  ripartire   tra
l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo  e  il  collaudatore
statico. 
  5. Le percentuali effettive degli  incentivi  attribuibili  per  le
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  113  del  Codice,   svolte
nell'ambito  di  procedure  di  gara  aventi  a  oggetto  servizi   e
forniture, sono  identificate,  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa   del
personale, nel rispetto dei  seguenti  valori  minimi  e  massimi  e,
comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o  uguale
a 100: 
    a) dal 25 per  cento  al  45  per  cento,  da  ripartire  tra  il
responsabile  unico  del  procedimento  e  il  personale  tecnico   e
amministrativo di supporto; 
    b) dal 10 per cento  al  20  per  cento,  da  ripartire  tra  gli
incaricati della programmazione della spesa per  investimenti  e  gli
incaricati della predisposizione e del controllo delle  procedure  di
bando; 
    c) dal 25 per  cento  al  45  per  cento,  da  ripartire  tra  il
direttore dell'esecuzione contrattuale  e  i  collaboratori,  nonche'
l'incaricato della verifica di conformita'. 
  6. Per i compiti svolti dal  personale  di  cui  all'articolo  113,
comma 5, del Codice, puo' essere  riconosciuta,  su  richiesta  della
centrale unica di committenza, una quota parte, non  superiore  a  un
quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo. 
  7. Per i servizi con carattere  di  ripetitivita'  si  applica  una
riduzione dell'incentivo  secondo  i  criteri  previsti  in  sede  di
contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4
e 5.