Art. 3 Misura degli incentivi 1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro; b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro; c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro; d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro. 2. Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. 3. Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. 4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) dal 5 per cento al 10 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando; c) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori e il personale tecnico assistente; d) dal 20 per cento al 30 per cento, da ripartire tra l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico. 5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) dal 10 per cento al 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando; c) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'. 6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 113, comma 5, del Codice, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo. 7. Per i servizi con carattere di ripetitivita' si applica una riduzione dell'incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.