Art. 4 Individuazione del personale 1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192. 2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa, salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unita' organizzativa. 3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3. 5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista. 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'art. 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.» - Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 e' il seguente: «Art. 4 (Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali). - 1. Il RUP, anche avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': a) formula proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; c) vigila sull'esecuzione del contratto; d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; e) svolge ogni altro adempimento non espressamente riservato ad altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8. 2. Il RUP e' indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo. 3. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attivita' di supporto, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi. 5. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi. 6. Per contratti di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'art. 31, comma 5, del codice, il RUP puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. 7. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti. 8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.»