Art. 4 
 
 
                    Individuazione del personale 
 
  1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di  diretta  gestione  del
Ministero, il  RUO  nomina  il  RUP,  nell'ambito  del  personale  in
servizio, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  31  del
Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto  del
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  2
novembre 2017, n. 192. 
  2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche  di  cui
all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice,  nonche'  i  collaboratori
tecnici  e  amministrativi,  sia  del  RUP,  sia  degli   incaricati,
nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa  unita'
organizzativa,  salvo  la  necessita'  di  avvalersi  di   specifiche
competenze   non   presenti   nell'ambito   della   medesima   unita'
organizzativa. 
  3.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi  a  coloro  che,  in
relazione  allo  svolgimento  di  funzioni   tecniche,   sono   stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i  reati
previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice
penale, ne' ai soggetti che, nei due anni  antecedenti,  siano  stati
interessati  da  provvedimenti  disciplinari,   ad   esclusione   del
rimprovero verbale o scritto,  ovvero  al  personale  interessato  da
misure  cautelari  di  sospensione  dal  servizio.  Il  RUO   accerta
preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative. 
  4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono  revocati,  qualora  il
RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione
dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3. 
  5. Nel provvedimento di individuazione del  personale,  di  cui  ai
commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi  di  trasparenza,
rotazione,   non    discriminazione,    parita'    di    trattamento,
proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono
criteri  per  il   provvedimento   di   individuazione   l'esperienza
acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale  del
personale,    valutate     in     relazione     alla     complessita'
tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle  forniture  da
realizzare. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art. 31  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). -  1.  Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui  all'art.  21,  comma  1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del RUP individuato nella programmazione  di  cui  all'art.
          21, comma 1, non comporta modifiche  alla  stessa.  Laddove
          sia  accertata  la  carenza  nell'organico  della  suddetta
          unita' organizzativa, il RUP  e'  nominato  tra  gli  altri
          dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
          procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 
                2. Il nominativo del RUP  e'  indicato  nel  bando  o
          avviso con cui si indice  la  gara  per  l'affidamento  del
          contratto di  lavori,  servizi,  forniture,  ovvero,  nelle
          procedure in cui non vi sia  bando  o  avviso  con  cui  si
          indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 
                3. Il RUP, ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, svolge tutti i  compiti  relativi  alle  procedure  di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
                4. Oltre  ai  compiti  specificatamente  previsti  da
          altre disposizioni del codice, in particolare, il  RUP:  a)
          formula proposte e fornisce dati  e  informazioni  al  fine
          della predisposizione del programma  triennale  dei  lavori
          pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,  nonche'  al
          fine  della  predisposizione  di   ogni   altro   atto   di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; b) cura, in ciascuna  fase  di  attuazione
          degli interventi, il controllo sui livelli di  prestazione,
          di qualita'  e  di  prezzo  determinati  in  coerenza  alla
          copertura finanziaria  e  ai  tempi  di  realizzazione  dei
          programmi; c) cura  il  corretto  e  razionale  svolgimento
          delle  procedure;   d)   segnala   eventuali   disfunzioni,
          impedimenti, ritardi nell'attuazione degli  interventi;  e)
          accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree  e   immobili
          necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
          dati e le informazioni relativi  alle  principali  fasi  di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento;     g)     propone     all'amministrazione
          aggiudicatrice la conclusione di un accordo  di  programma,
          ai sensi delle norme vigenti, quando  si  rende  necessaria
          l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
          h)  propone  l'indizione  o,  ove  competente,  indice   la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze,  nulla  osta,  assensi,  comunque  denominati;  i)
          verifica  e  vigila   sul   rispetto   delle   prescrizioni
          contrattuali nelle concessioni. 
                5. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma  27-octies,
          sono  determinati,  altresi',  l'importo   massimo   e   la
          tipologia dei lavori, servizi e forniture per  i  quali  il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione
          transitoria ivi prevista. 
                6. Per i lavori e i servizi attinenti  all'ingegneria
          e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;  ove  non
          sia presente tale figura professionale, le competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
                7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
                8.  Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
          della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
          lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
          sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
          incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
          a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
          procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
          al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
          soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
          diretta, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a).
          L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
          sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
          predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
          con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
          sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il
          progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza
          specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,
          acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline
          dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano
          richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo
          ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di
          tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'
          esclusiva del progettista. 
                9. La stazione appaltante, allo scopo  di  migliorare
          la qualita'  della  progettazione  e  della  programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
                10. Le stazioni appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
                11.  Nel  caso  in  cui  l'organico  della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come previsto dall'art. 24, comma 4,  assicurando  comunque
          il rispetto dei principi di pubblicita' e  di  trasparenza.
          Resta fermo il divieto di frazionamento  artificioso  delle
          prestazioni allo scopo di sottrarle alle  disposizioni  del
          presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di
          cui al presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  di
          incompatibilita' di cui all'art. 24, comma  7,  comprensive
          di eventuali incarichi di progettazione. 
                12.    Il    soggetto    responsabile     dell'unita'
          organizzativa  competente  in   relazione   all'intervento,
          individua  preventivamente  le  modalita'  organizzative  e
          gestionali  attraverso  le  quali  garantire  il  controllo
          effettivo    da    parte    della    stazione    appaltante
          sull'esecuzione  delle  prestazioni,  programmando  accessi
          diretti del RUP o del direttore dei lavori o del  direttore
          dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione  stessa,  nonche'
          verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a
          tutte   le   misure   mitigative   e   compensative,   alle
          prescrizioni   in   materia   ambientale,    paesaggistica,
          storico-architettonica,  archeologica  e  di  tutela  della
          salute  umana  impartite  dagli  enti  e  dagli   organismi
          competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
          successiva relazione su quanto  effettivamente  effettuato,
          costituisce  obiettivo  strategico  nell'ambito  del  piano
          della performance organizzativa dei soggetti interessati  e
          conseguentemente se ne tiene conto in sede  di  valutazione
          dell'indennita' di risultato. La  valutazione  di  suddetta
          attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
          valutazione  incide  anche   sulla   corresponsione   degli
          incentivi di cui all'art. 113. 
                13. E' vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
                14. Le centrali di committenza e le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.» 
              - Il testo  dell'art.  4  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192  e'  il
          seguente: 
                «Art.  4  (Responsabile  unico  del  procedimento   e
          acquisizione di servizi per la corretta  interpretazione  e
          applicazione delle  norme  locali).  -  1.  Il  RUP,  anche
          avvalendosi  degli  incarichi  a  supporto  dell'iniziativa
          previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': a) formula
          proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne  cura
          lo svolgimento; c) vigila sull'esecuzione del contratto; d)
          segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; e) svolge  ogni
          altro adempimento  non  espressamente  riservato  ad  altri
          organi, fermo restando quanto previsto al comma 8. 
                2. Il  RUP  e'  indicato  nel  bando,  nell'avviso  o
          nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti  di  ruolo  della
          sede estera o di altre amministrazioni  pubbliche  presenti
          nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra  gli
          esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11  agosto
          2014, n. 125 o tra il personale di cui all'art.  11,  comma
          1, del decreto ministeriale 22  luglio  2015,  n.  113.  La
          nomina di personale di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera
          c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata
          alla comprovata indisponibilita' in loco  di  personale  di
          ruolo. 
                3.  Per  i  lavori  e   per   i   servizi   attinenti
          all'ingegneria e all'architettura, il RUP  deve  essere  un
          tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico
          con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire,
          nel  rispetto  delle  procedure   previste   dal   presente
          regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa  o
          di parte  di  essa  a  soggetti  esterni  anche  locali  in
          possesso  delle  specifiche  competenze  richieste   e   di
          adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei   rischi
          professionali  e  che   forniscano   idonee   garanzie   di
          indipendenza rispetto ai  partecipanti  alle  procedure  di
          selezione dei contraenti. 
                4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP  non
          possono essere affidatari dei contratti  o  dei  subappalti
          per  i  quali  abbiano  svolto   attivita'   di   supporto,
          comprensiva di eventuali  incarichi  di  progettazione.  Il
          divieto di cui al primo  periodo  si  estende  ai  soggetti
          controllati,  controllanti  e  collegati  agli  affidatari,
          nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi. 
                5. Puo' essere  nominato  un  solo  responsabile  del
          procedimento per piu' interventi. 
                6. Per contratti di cui all'art. 7, comma 2,  lettere
          a), b) e c) e  per  le  ulteriori  categorie  di  contratti
          definite dall'ANAC nelle linee guida di  cui  all'art.  31,
          comma  5,  del  codice,  il  RUP  puo'  coincidere  con  il
          progettista  o  con  il   direttore   dell'esecuzione   del
          contratto. 
                7. Per la corretta  interpretazione  ed  applicazione
          delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti
          per l'acquisizione in  loco  di  servizi  tecnici,  legali,
          fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al
          primo periodo forniscono idonee  garanzie  di  indipendenza
          rispetto ai partecipanti alle procedure  di  selezione  dei
          contraenti. 
                8.  La  competenza  ad  adottare  gli   atti,   anche
          endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta  disciplinata
          dalle      disposizioni      organizzative      applicabili
          all'amministrazione cui appartiene la sede estera.»