Art. 5 
 
 
                     Termini per le prestazioni 
 
  1. Nel provvedimento di  conferimento  dell'incarico,  o  con  atto
successivo, sono indicati, su proposta del RUP,  i  termini  entro  i
quali devono essere eseguite le prestazioni. 
  2. I termini per la direzione dei lavori coincidono  con  il  tempo
utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle  norme
del Codice e dalle relative norme attuative. 
  3. Il RUP cura la tempestiva  attivazione  delle  procedure  e  dei
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.