Art. 6 
 
 
               Definizione delle percentuali effettive 
 
  1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e  2,
individuano le percentuali effettive di  ripartizione  dell'incentivo
in ragione della complessita' del lavoro,  servizio  o  fornitura  da
realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico
delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti  in
sede di contrattazione  decentrata  integrativa  del  personale,  nel
rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3,  commi
4 e 5. 
  2. Nell'ambito  degli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture,
laddove  sia  nominato  personale  con  funzioni   di   collaboratori
tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono  le
funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3,  del  Codice,
il compenso previsto per questi ultimi e' ridotto secondo  i  criteri
previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa   del
personale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. 
  3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni  non
svolte dai dipendenti in servizio, in  quanto  affidate  a  personale
esterno  al  Ministero,  ovvero  prive   dell'accertamento   di   cui
all'articolo 7, comma 1, incrementano  la  quota  del  fondo  di  cui
all'articolo 113, comma 2, del Codice, per le  finalita'  di  cui  al
comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote  dell'incentivo
non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio. 
  4. Nelle ipotesi previste  dal  Codice,  in  caso  di  modifiche  o
varianti in aumento  che  rideterminino  l'importo  contrattuale,  le
somme  aggiuntive  da  destinare  agli  incentivi  sono   commisurate
all'importo della modifica o variante rispetto  all'importo  iniziale
posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che,  comunque,  non
venga superato il limite del 2 per cento. 
  5.  Nel  caso  di  modifiche  al  progetto  derivanti   da   errori
progettuali,  il  compenso  spettante  al  direttore  dei  lavori  e'
riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore
degli  errori  progettuali  e  il  compenso  spettante  al   RUP   e'
corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.