Art. 7 
 
 
                    Determinazione degli importi 
 
  1.  La  determinazione  degli  importi   spettanti   al   personale
incaricato avviene con provvedimento  del  RUO,  previo  accertamento
positivo effettuato dal dirigente del  RUP  sulla  base  di  apposita
attestazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte
del RUP. 
  2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in  corrispondenza
dei certificati  di  pagamento  emessi  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo'
essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati  di
pagamento  prodotti  a  seguito   delle   verifiche   periodiche   di
conformita' o di regolare esecuzione. 
  3. Le prestazioni sono da considerarsi rese: 
    a) per la direzione lavori, con l'emissione  del  certificato  di
ultimazione lavori; 
    b) per il collaudo tecnico amministrativo,  con  l'emissione  del
certificato di collaudo finale; 
    c) per  la  programmazione  della  spesa  per  investimenti,  con
l'emanazione del relativo provvedimento; 
    d) per la verifica dei  progetti,  con  l'invio  al  responsabile
unico del procedimento della relazione finale di verifica; 
    e)  per   le   procedure   di   bando,   con   la   pubblicazione
dell'aggiudicazione; 
    f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche; 
    g)  per  le  verifiche  di  conformita',  con  l'emissione  della
certificazione di regolare esecuzione. 
  4. Nel  caso  in  cui  a  uno  stesso  dipendente  siano  affidati,
nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici, la
quota  dell'incentivo  spettante  e'  pari  alla  somma  delle  quote
relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al  comma
6. 
  5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni  diverse  da
quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante e' liquidato
in proporzione alle attivita' effettivamente svolte. 
  6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice,
gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel
corso   dell'anno   al   singolo   dipendente,   anche   da   diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento  del
trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo  e  sono  calcolati
secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte
nell'anno di riferimento.