IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del  Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e s.m.i., recante l'ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  il  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  maggio  2012,  n.  56,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme  in  materia  di  poteri
speciali sugli assetti societari nei settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo
29 il quale stabilisce  che  il  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   opera   nel   settore   dell'attuazione    in    via
amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre,  esercita
ogni  altra  attivita'  attinente  al  coordinamento   amministrativo
demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o
interesse nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale  a  norma  dell'articolo   1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014,  n.
86, recante regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure  per
l'attivazione dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  9,
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  regolamento  per   l'individuazione   delle
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1,  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, recante  disciplina  delle  attivita'  di  coordinamento  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e
del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre  2015,  n.  5,   recante   «disposizioni   per   la   tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusiva»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica  e,  in  particolare,  l'articolo  4-bis,  come
novellato dall'articolo 17 del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali  nei  settori
di rilevanza strategica; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per  l'individuazione  dei
beni e dei  rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori  di  cui
all'articolo 4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/452  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  a  norma
dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli
attivi  di  rilevanza  strategica  nei  settori   dell'energia,   dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,   definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 1, lettera g); 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
  Visto l'articolo 2-quater, comma 2-bis, del citato decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i meccanismi di raccordo tra
obbligo  di  notifica  e  procedure  di   gara   e   le   misure   di
semplificazione delle modalita' di  notifica,  dei  termini  e  delle
procedure  relative  all'istruttoria  dei   procedimenti   rientranti
nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  e
successive modificazioni ed integrazioni el caso  di  affidamento  di
concessioni, anche di competenza regionale; 
  Ritenuto necessario individuare meccanismi di raccordo tra  obbligo
di notifica e procedure di gara e  misure  di  semplificazione  delle
modalita'  di  notifica,  dei  termini  e  delle  procedure  relative
all'istruttoria   dei   procedimenti   rientranti   nell'ambito    di
applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   nel   caso   di   affidamento   di
concessioni, anche di competenza regionale; 
  Sentito  il   gruppo   di   coordinamento   costituito   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, nella seduta del 30 agosto 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2021  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  in   attuazione   dell'art.
2-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  i
meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara  e
le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini
e  delle  procedure   relative   all'istruttoria   dei   procedimenti
rientranti nell'ambito di applicazione  del  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56,  nel  caso  di  affidamento  di  concessioni,  anche  di
competenza regionale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). -  Omissis.  3.  Con  decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205 - Supplemento Ordinario n. 167. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
                «Art. 11 - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,
          entro il 31 gennaio 1999, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a: 
                  a) razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  e   dei   Ministeri,   anche
          attraverso il riordino, la soppressione  e  la  fusione  di
          Ministeri, nonche' di  amministrazioni  centrali  anche  ad
          ordinamento autonomo; 
                  b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti
          in  settori  diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                  c) riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                  d)  riordinare  e  razionalizzare  gli   interventi
          diretti a promuovere e sostenere il settore  della  ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
                2. I decreti legislativi sono emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
                3. Disposizioni correttive e integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
                4. Anche al fine di conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) completare l'integrazione della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                  b) prevedere per i dirigenti,  compresi  quelli  di
          cui alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                  c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                  d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                  e) garantire a tutte le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                  f)   prevedere   che,   prima   della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                  g) devolvere, entro il 30 giugno 1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                  h) prevedere procedure facoltative di consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                  i)  prevedere  la  definizione   da   parte   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  di  un  codice  di  comportamento   dei
          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
          raccordo con  la  disciplina  contrattuale  delle  sanzioni
          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
          la costituzione da parte delle singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
                4-bis. I decreti legislativi di cui al comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
                5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
                6. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla  lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale». 
                7. Sono abrogati gli articoli 38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  7   (Autonomia   organizzativa).   -   1.   La
          costituzione  e  la  disciplina  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni
          ad esso attribuite  dagli  articoli  3  e  14  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                2. I regolamenti di  cui  al  suddetto  articolo  14,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   attribuzione   dei    compiti    di    diretta
          collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace  e
          funzionale svolgimento dei  compiti  di  definizione  degli
          obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche  e  di
          valutazione della  relativa  attuazione  e  delle  connesse
          attivita' di comunicazione, nel rispetto del  principio  di
          distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e   compiti   di
          gestione; 
                  b)  assolvimento  dei  compiti  di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
                  c)  organizzazione   degli   uffici   preposti   al
          controllo  interno  di  diretta   collaborazione   con   il
          ministro, secondo le disposizioni del  decreto  legislativo
          di riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, in modo da assicurare il  corretto  ed  efficace
          svolgimento dei compiti  ad  essi  assegnati  dalla  legge,
          anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
          organizzativi e personali; 
                  d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                  e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici
          di  cui   al   comma   1   ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'». 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia,  dei  trasporti   e   delle   comunicazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  2012,  n.
          63, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          maggio 2012, n. 111. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          febbraio 2014,  n.  35  (Regolamento  per  l'individuazione
          delle procedure per l'attivazione dei poteri  speciali  nei
          settori della difesa e della sicurezza nazionale,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20  marzo
          2014, n. 66. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  25  marzo
          2014,  n.  86  (Regolamento  per   l'individuazione   delle
          procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a  norma
          dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6  giugno
          2014 n. 129. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 giugno 2014, n.  108  (Regolamento  per  l'individuazione
          delle attivita' di rilevanza strategica per il  sistema  di
          difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014,  n.
          176. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6 agosto 2014 (Disciplina delle attivita' di  coordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  propedeutiche
          all'esercizio dei poteri speciali sugli  assetti  societari
          nei settori della difesa e  della  sicurezza  nazionale,  e
          sulle  attivita'  di  rilevanza  strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle  telecomunicazioni)  e'
          pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del  2
          ottobre 2014, n. 229. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          6  novembre  2015,  n.  5  (Disposizioni  per   la   tutela
          amministrativa del segreto di Stato  e  delle  informazioni
          classificate e a diffusione esclusiva) e' pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  5  dicembre  2015,   n.   284   -
          Supplemento Ordinario n. 65. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105  (Disposizioni
          urgenti in materia  di  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
          di  rilevanza   strategica)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  21  settembre  2019,  n.  222,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  2019,  n.
          272: 
                «Art. 4-bis (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
          di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
          di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1: 
                    1)   al   comma    1,    alinea,    la    parola:
          «contestualmente»    e'    sostituita    dalle    seguenti:
          «tempestivamente e per estratto» 
                    2) al comma 1, lettera b):  2.1) dopo le  parole:
          «all'adozione di delibere» sono inserite  le  seguenti:  «,
          atti od operazioni»; 2.2) le parole:  «il  mutamento»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «la  modifica»;  2.3)  dopo  le
          parole: «di vincoli che  ne  condizionino  l'impiego»  sono
          aggiunte  le  seguenti:   «,   anche   in   ragione   della
          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»; 
                    3) al comma 2: 3.1) dopo  le  parole:  «derivante
          dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti  o
          dalle operazioni»; 3.2)  dopo  le  parole:  «oggetto  della
          delibera,»  sono  inserite  le   seguenti:   «dell'atto   o
          dell'operazione,»; 3.3) dopo le parole:  «risultante  dalla
          delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»; 
                    4) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di  cui  al
          comma 1, lettere a) e c), sia  effettuato  da  un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze:  a)  che  l'acquirente  sia   direttamente   o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario   o   finanziamenti   consistenti;   b)    che
          l'acquirente sia gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
          incidono sulla sicurezza  o  sull'ordine  pubblico  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea; c) che vi  sia  un  grave
          rischio che l'acquirente intraprenda attivita'  illegali  o
          criminali»; 
                    5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le  parole:
          «o sull'atto» sono sostituite dalle seguenti: «,  sull'atto
          o sull'operazione»;  5.2)  al  terzo  periodo,  la  parola:
          «quindici» e' sostituita dalla seguente:  «quarantacinque»;
          5.3) dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Qualora   si   renda   necessario   formulare    richieste
          istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
          quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,  fino
          al ricevimento delle informazioni richieste, che sono  rese
          entro il termine di venti giorni»; 5.4) al quinto  periodo,
          dopo  le  parole:  «Le  richieste  di  informazioni»   sono
          inserite  le  seguenti:  «e  le  richieste  istruttorie   a
          soggetti terzi»; 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
          seguente: «In caso  di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano»;  5.6)  al  decimo  periodo,  le
          parole: «le disposizioni di cui  al  presente  comma»  sono
          sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente
          comma, ivi compresi quelli derivanti dal  provvedimento  di
          esercizio del  potere  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          eventualmente esercitato nella  forma  dell'imposizione  di
          specifiche prescrizioni o condizioni,»; 
                    6) al  comma  5:  6.1)  al  secondo  periodo,  le
          parole: «prevista dall'articolo 120,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «del 3 per cento»; 6.2) al  secondo  periodo,  le
          parole: «3 per cento,»  sono  soppresse;  6.3)  al  secondo
          periodo, le parole: «20 per cento  e  25  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50
          per cento»; 6.4) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie indicate nel secondo periodo»;  6.5)  al  terzo
          periodo,  la  parola:  «quindici»   e'   sostituita   dalla
          seguente: «quarantacinque»; 6.6) dopo il quarto periodo  e'
          inserito  il  seguente:  «Qualora   si   renda   necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
          6.7)  al  quinto  periodo,  dopo  le   parole:   «Eventuali
          richieste di informazioni» sono inserite  le  seguenti:  «e
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi»;  6.8)  dopo  il
          quinto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In  caso  di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano»; 6.9)
          al sesto periodo, dopo le parole:  «connessi  alle  azioni»
          sono inserite le seguenti:  ««o  quote»;  6.10)  al  decimo
          periodo,  dopo  le  parole:  «connessi  alle  azioni»  sono
          inserite le seguenti: «o quote» e dopo le  parole:  «dovra'
          cedere le stesse azioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
          quote»; 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le  parole:  «la
          vendita delle suddette azioni» sono inserite  le  seguenti:
          «o quote»; 6.12) al dodicesimo  periodo,  dopo  le  parole:
          «adottate con il voto determinante  di  tali  azioni»  sono
          inserite le seguenti: «o quote»; 
                b) all'articolo 1-bis: 
                  1) al comma  2,  primo  periodo:  1.1)  le  parole:
          «l'acquisto»    sono     sostituite     dalle     seguenti:
          «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»; 1.2) dopo le parole:
          «ovvero l'acquisizione» sono inserite  le  seguenti:  «,  a
          qualsiasi titolo,»; 1.3) le  parole:  «sono  soggetti  alla
          notifica di cui all'articolo 1, comma  4»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «e' soggetta alla notifica di cui al  comma
          3-bis»; 
                  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
          In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al
          comma  2,  l'impresa  notificante  fornisce  un'informativa
          completa sui contratti o accordi di cui  al  primo  periodo
          del medesimo comma 2, conclusi prima del 26  marzo  2019  e
          che non sono in corso di esecuzione»; 
                  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Per
          le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto
          esterno all'Unione europea si intende il  soggetto  di  cui
          all'articolo 2, comma 5-bis»; 
                  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
          Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o
          accordo di cui al comma 2, l'impresa che  ha  acquisito,  a
          qualsiasi titolo, i beni o i servizi  di  cui  allo  stesso
          comma notifica alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          un'informativa completa, in modo da consentire  l'eventuale
          esercizio del potere di veto o l'imposizione di  specifiche
          prescrizioni  o  condizioni.  Entro  trenta  giorni   dalla
          notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
          l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
          prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario  svolgere
          approfondimenti riguardanti aspetti tecnici  relativi  alla
          valutazione di  possibili  fattori  di  vulnerabilita'  che
          potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza  delle
          reti e dei dati che vi transitano,  il  termine  di  trenta
          giorni previsto dal presente comma  puo'  essere  prorogato
          fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti
          giorni,  per  una  sola  volta,  in  casi  di   particolare
          complessita'. I poteri speciali sono esercitati nella forma
          dell'imposizione di specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si
          intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda  necessario
          richiedere informazioni  all'acquirente,  tale  termine  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di trenta giorni e' sospeso, per una sola  volta,  fino  al
          ricevimento delle informazioni  richieste,  che  sono  rese
          entro  il  termine  di  venti  giorni.  Le   richieste   di
          informazioni e le richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini. In caso  di
          incompletezza della notifica, il termine di  trenta  giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o  degli  elementi  che  la  integrano.  Fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  presente
          comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato
          l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della
          notifica prima che sia decorso il termine  per  l'esercizio
          dei poteri  speciali,  il  Governo,  nel  provvedimento  di
          esercizio dei predetti poteri, puo' ingiungere  all'impresa
          di ripristinare a proprie  spese  la  situazione  anteriore
          all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che
          il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi  gli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero  le
          disposizioni contenute nel provvedimento di  esercizio  dei
          poteri speciali e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore»; 
                c) all'articolo 2: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri
          competenti  per  settore,   adottati,   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati le  reti  e  gli
          impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad  assicurare
          l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'  dei  servizi
          pubblici essenziali, i  beni  e  i  rapporti  di  rilevanza
          strategica   per   l'interesse   nazionale   nei    settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la tipologia  di  atti  od  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
          sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni»; 
                  2) il comma 1-bis e' abrogato; 
                  3) il  comma  1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:
          «1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa,
          con il Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati, ai fini della  verifica  in  ordine  alla
          sussistenza di un pericolo  per  la  sicurezza  e  l'ordine
          pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla  sicurezza
          e al funzionamento delle  reti  e  degli  impianti  e  alla
          continuita' degli approvvigionamenti, i beni e  i  rapporti
          di  rilevanza   strategica   per   l'interesse   nazionale,
          ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  e  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei settori di cui all'articolo 4,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di  atti
          od operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai  quali
          non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
          decreti  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottati  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e sono  aggiornati  almeno  ogni  tre
          anni»; 
                  4) al comma  2,  primo  periodo:  4.1)  le  parole:
          «adottato da una societa'» sono sostituite dalle  seguenti:
          «adottato da un'impresa»; 4.2) le parole:  «o  1-ter»  sono
          soppresse;  4.3)  le  parole:  «il  mutamento  dell'oggetto
          sociale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  modifica
          dell'oggetto sociale»;  4.4)  le  parole:  «dalla  societa'
          stessa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  stessa
          impresa»; 
                  5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
          Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,   adottato   da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1-ter, che abbia per  effetto  modifiche
          della titolarita', del  controllo  o  della  disponibilita'
          degli attivi medesimi  a  favore  di  un  soggetto  esterno
          all'Unione europea, di cui  al  comma  5-bis,  comprese  le
          delibere dell'assemblea o degli organi  di  amministrazione
          aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa',
          il trasferimento dell'azienda o di  rami  di  essa  in  cui
          siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
          titolo  di   garanzia,   il   trasferimento   di   societa'
          controllate che detengono i  predetti  attivi,  ovvero  che
          abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un
          Paese non appartenente all'Unione europea,  e'  notificato,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto»; 
                  6) al comma 3: 6.1) la parola: «contestualmente» e'
          sostituita   dalle   seguenti:   «tempestivamente   e   per
          estratto»; 6.2)  le  parole:  «di  cui  al  comma  2»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
                  7) al comma 4: 7.1) al primo  periodo,  le  parole:
          «la notifica di cui  al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis»; 7.2) al
          terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «quarantacinque»; 7.3) dopo il quarto periodo  e'
          inserito  il  seguente:  «Qualora   si   renda   necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
          7.4) al quinto periodo, dopo le parole:  «Le  richieste  di
          informazioni» sono inserite le seguenti:  «e  le  richieste
          istruttorie a soggetti terzi»; 7.5) dopo il quinto  periodo
          e' inserito il seguente: «In caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto  dal
          presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
          degli elementi che la integrano»; 7.6) all'ultimo  periodo,
          le parole: «di cui al comma 2 e  al  presente  comma»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma»; 
                  8) al comma 5: 8.1) il terzo periodo e'  soppresso;
          8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo  che
          il fatto costituisca reato e ferme restando le  invalidita'
          previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di
          notifica di  cui  al  presente  comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio»; 
                  9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
          Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e
          1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi 2-bis, 5  e
          6 del presente articolo, per 'soggetto  esterno  all'Unione
          europea si intende: a) qualsiasi persona fisica  o  persona
          giuridica che non abbia la residenza, la  dimora  abituale,
          la sede legale o dell'amministrazione ovvero il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona giuridica  che
          abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
          sia comunque ivi  stabilita,  e  che  risulti  controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alla lettera a); c)  qualsiasi
          persona fisica o persona giuridica che abbia  stabilito  la
          residenza,  la  dimora   abituale,   la   sede   legale   o
          dell'amministrazione  ovvero   il   centro   di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          qualora sussistano elementi che indichino un  comportamento
          elusivo rispetto all'applicazione della disciplina  di  cui
          al presente decreto»; 
                  10) al comma 6: 10.1) al primo periodo, la  parola:
          «quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e
          la parola: «contestualmente» e' sostituita dalle  seguenti:
          «tempestivamente e  per  estratto»;  10.2)  dopo  il  primo
          periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Qualora  si   renda
          necessario  richiedere  informazioni   all'acquirente,   il
          termine di cui al primo periodo e' sospeso,  per  una  sola
          volta, fino al ricevimento  delle  informazioni  richieste,
          che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora  si
          renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti
          terzi, il predetto  termine  di  quarantacinque  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali  si
          intendono non esercitati. In caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto  dal
          presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
          degli elementi che la integrano»; 10.3) all'ottavo periodo,
          dopo le parole: «connessi alle  azioni»  sono  inserite  le
          seguenti: «o quote» e dopo le  parole:  «dovra'  cedere  le
          stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;  10.4)
          al nono periodo, dopo le parole: «ordina la  vendita  delle
          suddette azioni» sono  inserite  le  seguenti:  «o  quote»;
          10.5) al decimo periodo,  dopo  le  parole:  «con  il  voto
          determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti:  «o
          quote»;  10.6)   all'ultimo   periodo,   le   parole:   «la
          circostanza che l'investitore straniero e' controllato  dal
          governo di un  paese  terzo,  non  appartenente  all'Unione
          europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono
          sostituite dalle seguenti: «le seguenti circostanze: a) che
          l'acquirente sia direttamente o indirettamente  controllato
          dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
          forze armate,  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
          europea,  anche   attraverso   l'assetto   proprietario   o
          finanziamenti consistenti; b)  che  l'acquirente  sia  gia'
          stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
          sull'ordine  pubblico  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea; c) che vi sia un grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali»; 
                  11) al comma  8,  le  parole:  «individuate  con  i
          regolamenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «individuate
          con i decreti»;  d)  dopo  l'articolo  2  sono  inseriti  i
          seguenti:  «Art.  2-bis   (Collaborazione   con   autorita'
          amministrative di settore). -  1.  La  Banca  d'Italia,  la
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
          la   vigilanza   sulle   assicurazioni,   l'Autorita'    di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   per
          energia, reti e  ambiente  e  il  gruppo  di  coordinamento
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. Art. 2-ter (Adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE)  2019/452  e  termini  per  l'esercizio   dei   poteri
          speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o  la  Commissione
          notifichi, ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo  6,  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'intenzione  di  formulare
          osservazioni o di emettere un parere  in  relazione  ad  un
          investimento estero diretto oggetto di un  procedimento  in
          corso,  i  termini  per  l'esercizio  dei  poteri  speciali
          indicati  agli  articoli  1  e  2  sono  sospesi  fino   al
          ricevimento delle osservazioni dello  Stato  membro  o  del
          parere  della  Commissione  europea.  Se  il  parere  della
          Commissione europea e' successivo alle  osservazioni  dello
          Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
          riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere
          della Commissione. I termini  per  l'esercizio  dei  poteri
          speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il  Governo,
          ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo   4,   del   citato
          regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla  Commissione  di
          emettere un parere o agli altri Stati membri  di  formulare
          osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai
          sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita'
          di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento
          del parere della Commissione  o  delle  osservazioni  degli
          Stati membri, nei casi in cui  la  tutela  della  sicurezza
          nazionale o dell'ordine pubblico richiedano  l'adozione  di
          una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
          8,  del  medesimo  regolamento  (UE)   2019/452.   2.   Con
          regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e, per i  rispettivi
          ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  dell'interno,   della
          difesa, dello sviluppo economico e delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  nonche'  con  i  Ministri  competenti  per
          settore, possono essere ridisciplinati  i  termini  di  cui
          agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di
          individuare procedure semplificate, tenuto conto del  grado
          di potenziale  pregiudizio  per  gli  interessi  essenziali
          della  difesa,  della  sicurezza  nazionale  e  dell'ordine
          pubblico, compresi quelli  relativi  alla  sicurezza  e  al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza
          di assicurare l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali
          con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio  di
          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto  di  cui
          all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e'  istituito
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.
          L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
          sono disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica»; e) all'articolo  3:  1)  al
          comma  1,  le  parole:  «comma  5,  ultimo  periodo»   sono
          sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e  le  parole:  «e
          dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»; 2) al comma  2:  2.1)
          al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a
          ciascun settore,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  dei
          decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
          commi 1 e 1-ter, del presente  decreto»;  2.2)  al  secondo
          periodo,  le  parole:   «ovvero   dei   regolamenti»   sono
          soppresse. 
                2.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  1   del
          presente articolo,  ad  esclusione  di  quelle  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera  d),  capoverso  art.  2-ter,  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
          ferma restando la data di inizio  del  loro  decorso,  sono
          prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
          presente articolo,  se  maggiore  di  quella  anteriormente
          prevista. 
                3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 2, comma 1-ter,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, come sostituito dal  comma  1,  lettera
          c),  numero  3),  del  presente   articolo,   fatta   salva
          l'applicazione  degli   articoli   1   e   2   del   citato
          decreto-legge, come modificati dal  presente  articolo,  e'
          soggetto alla notifica di cui al comma  5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n.  21  del  2012  l'acquisto  a
          qualsiasi  titolo  di  partecipazioni   in   societa'   che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
          nel settore sanitario, la produzione, l'importazione  e  la
          distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi   medicali,
          medico-chirurgici e di protezione individuale. 
              3-bis.   Al    fine    di    contrastare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino  al  31  dicembre  2022:  a)  sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al comma 2  dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, anche  le  delibere,  gli
          atti o le operazioni, adottati da  un'impresa  che  detiene
          beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo   4,
          paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)  del  regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le
          delibere, gli atti o le operazioni individuati con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          che abbiano per effetto modifiche  della  titolarita',  del
          controllo o della  disponibilita'  di  detti  attivi  o  il
          cambiamento  della  loro  destinazione;  b)  sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al comma 5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione  ai
          beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo  2,  del
          medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche'  ai  beni  e
          rapporti nei  settori  indicati  alla  lettera  a),  ovvero
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al citato  articolo  2,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  n.  21  del  2012,  anche  gli  acquisti   a
          qualsiasi titolo di partecipazioni, da  parte  di  soggetti
          esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza
          tale da determinare l'insediamento stabile  dell'acquirente
          in ragione dell'assunzione del controllo della societa'  la
          cui  partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          ((...)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
          lettera a), del decreto-legge n. 21 del  2012,  si  applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
                3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
          commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come
          modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni
          di cui ai commi  3  e  3-bis  aventi  vigenza  fino  al  31
          dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere,  atti
          o  operazioni,  nonche'  di  acquisti  di   partecipazioni,
          rilevanti ai fini degli obblighi  di  notifica  di  cui  ai
          commi 2 e 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  n.  21  del
          2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto  arco
          temporale,   ancorche'   la   notifica   sia    intervenuta
          successivamente o sia stata omessa. Restano  validi,  anche
          successivamente al termine del 31 dicembre 2022, gli atti e
          i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei  poteri
          speciali in applicazione delle disposizioni dei commi  3  e
          3-bis, e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i
          rapporti giuridici sorti sulla base  degli  stessi  atti  e
          provvedimenti  successivamente  al  decorso  del   predetto
          termine. Fermo restando l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
          speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21  del
          2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti  nei
          settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),
          c), d) e e) del  regolamento  (UE)  2019/452,  intendendosi
          compresi nel settore finanziario  i  settori  creditizio  e
          assicurativo, si applicano nella misura in  cui  la  tutela
          degli interessi essenziali dello Stato,  ovvero  la  tutela
          della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico,  previsti   dal
          medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita  dalla
          sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. 
                4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
          cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti  dal  presente
          articolo,  continuano  ad  avere  efficacia  i  regolamenti
          adottati in attuazione delle  norme  previgenti  modificate
          dal presente articolo». 
              - Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 19 marzo 2019, (che istituisce un  quadro
          per  il  controllo  degli   investimenti   esteri   diretti
          nell'Unione),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea del 21 marzo 2019, n. L 79. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per  l'individuazione
          dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei  settori
          di cui all'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)
          2019/452 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          marzo 2019, a  norma  dell'articolo  2,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2020,
          n. 322. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 dicembre 2020, n. 180 (Regolamento per  l'individuazione
          degli  attivi   di   rilevanza   strategica   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  30
          dicembre 2020, n. 322. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale  di
          cybersicurezza   e   istituzione   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza   nazionale)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14  giugno  2021,  n.  140,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto  2021,  n.
          185: 
              «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in
          relazione  a  tale  ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                b)   predispone    la    strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                c) svolge ogni necessaria attivita'  di  supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                d) e'  Autorita'  nazionale  competente  e  punto  di
          contatto unico in materia di sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi, per le finalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo   NIS,   a   tutela    dell'unita'    giuridica
          dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
          violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative
          previste dal medesimo decreto; 
                e) e' Autorita'  nazionale  di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                  1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,  paragrafo
          1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, le  strutture  specializzate  del  Ministero
          della difesa e del Ministero dell'interno  quali  organismi
          di  valutazione  della  conformita'  per   i   sistemi   di
          rispettiva competenza; 
                  2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo  6,
          lettera b), del regolamento (UE)  2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della  presente  legge,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                f)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                  1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
          di  cui  al   decreto-legge   perimetro   e   ai   relativi
          provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
          al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale  ai
          sensi  del  decreto-legge  perimetro,   le   attivita'   di
          ispezione e  verifica  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
          lettera c), del decreto-legge perimetro e  quelle  relative
          all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle
          sanzioni  amministrative  previste  dal  medesimo  decreto,
          fatte salve quelle di cui all'articolo  3  del  regolamento
          adottato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                  2)   alla   sicurezza   e   all'integrita'    delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                  3)  alla  sicurezza  delle  reti  e   dei   sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
          di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di  cui
          all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56; 
                h)  assume  tutte   le   funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                i)  assume  tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza  (DIS)  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
          del Nucleo per la cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,
          alle attivita' necessarie per l'attuazione e  il  controllo
          dell'esecuzione dei provvedimenti  assunti  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto-legge perimetro; 
                m)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                m-bis) assume le iniziative idonee a  valorizzare  la
          crittografia  come  strumento  di   cybersicurezza,   anche
          attraverso un'apposita sezione dedicata  nell'ambito  della
          strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
          attiva  ogni  iniziativa  utile  volta   al   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          valorizzando lo sviluppo di algoritmi  proprietari  nonche'
          la  ricerca  e  il   conseguimento   di   nuove   capacita'
          crittografiche nazionali; 
                m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud
          per  la  pubblica  amministrazione   nel   rispetto   della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                n)  sviluppa  capacita'  nazionali  di   prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
          tale   fine,   promuove    iniziative    di    partenariato
          pubblico-privato per rendere effettive tali capacita'; 
                o)   partecipa   alle   esercitazioni   nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                p) cura e promuove la definizione ed il  mantenimento
          di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente  nel
          dominio della cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli
          orientamenti e degli sviluppi in ambito  internazionale.  A
          tal fine, l'Agenzia esprime  pareri  non  vincolanti  sulle
          iniziative  legislative  o  regolamentari  concernenti   la
          cybersicurezza; 
                q) coordina,  in  raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                r)  perseguendo  obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,  anche
          mediante  il   coinvolgimento   del   settore   privato   e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                t) promuove, sostiene e  coordina  la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                u) svolge attivita'  di  comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                v)    promuove    la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                v-bis)  puo'  predisporre  attivita'  di   formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
          costituire e partecipare  a  partenariati  pubblico-privato
          sul territorio nazionale,  nonche',  previa  autorizzazione
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  a  consorzi,
          fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,
          italiani e stranieri; 
                aa)  e'   designata   quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
              1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di
          cui al comma 1, lettere r), s),  t),  u),  v),  z)  e  aa),
          presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
          di proposta, un  Comitato  tecnico-scientifico,  presieduto
          dal direttore generale della  medesima  Agenzia,  o  da  un
          dirigente da lui delegato, e composto  da  personale  della
          stessa   Agenzia   e    da    qualificati    rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma   1.    Per    la    partecipazione    al    Comitato
          tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di  presenza,
          compensi o rimborsi di spese. 
              2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,    il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
              3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del  decreto
          legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume  la
          denominazione di: «CSIRT Italia». 
              4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'
          trasferito presso l'Agenzia. 
              5. Nel rispetto delle competenze  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica». 
              - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
          per contrastare gli effetti  economici  e  umanitari  della
          crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          21 marzo 2022, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022,  n.  51,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2-quater  del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21  (Norme  in  materia  di
          poteri speciali sugli assetti societari nei  settori  della
          difesa  e  della  sicurezza  nazionale,  nonche'   per   le
          attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
          dei trasporti  e  delle  comunicazioni),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2012,  n.  63,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111: 
                «Art.  2-quater  (Misure   di   semplificazione   dei
          procedimenti  e  prenotifica).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di
          coordinamento  costituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  agosto
          2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  possono  essere  individuate   misure   di
          semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini  e
          delle   procedure   relativi   all'istruttoria   ai    fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1,
          1-bis e  2,  senza  che  sia  necessaria  la  delibera  del
          Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti
          in caso di mancato esercizio  dei  poteri  speciali  decisa
          all'unanimita' dai componenti del gruppo di  coordinamento,
          fatta  salva  in  ogni  caso  la  possibilita'   per   ogni
          amministrazione e per le parti di  chiedere  di  sottoporre
          l'esame della notifica al Consiglio dei ministri. 
                2. Con il medesimo decreto di cui  al  comma  1  sono
          individuate  le   modalita'   di   presentazione   di   una
          prenotifica che consenta l'esame da  parte  del  gruppo  di
          coordinamento, o nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  del
          Consiglio dei  ministri,  delle  operazioni,  anteriormente
          alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2,  al  fine
          di   ricevere    una    valutazione    preliminare    sulla
          applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita'
          dell'operazione. 
                2-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare con le modalita' di cui  al  comma  1
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, sono  individuati  i  meccanismi  di
          raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara  e  le
          misure di semplificazione delle modalita' di notifica,  dei
          termini e  delle  procedure  relative  all'istruttoria  dei
          procedimenti rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
          presente decreto nel caso di  affidamento  di  concessioni,
          anche di competenza regionale». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 13 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 febbraio 2021, n. 38. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2-quater, comma 2-bis, del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  si  veda
          nelle note alle premesse.