Art. 2 
 
            Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica 
 
  1. La stazione appaltante, pubblica o privata, puo' trasmettere  al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche
anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti  i
documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti  per  la
formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara,
l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del  procedimento  ad
essi equivalente, il capitolato  di  gara,  le  ulteriori  specifiche
tecniche idonee a determinare il contenuto e  l'oggetto  della  gara,
nonche', qualora disponibili, la graduatoria, i  dati  relativi  alle
imprese partecipanti alla procedura e il nominativo  del  concorrente
destinatario della proposta di aggiudicazione. 
  2. Entro trenta giorni  dall'informativa  di  cui  al  comma  1  il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'esito  delle  deliberazioni  assunte  dal
Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che: 
    a.  l'oggetto   della   prenotifica   non   rientra   nell'ambito
applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  non  risultando
conseguentemente dovuta la formale notifica; 
    b. l'oggetto  della  prenotifica  e'  suscettibile  di  rientrare
nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  nel
qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e  2
decreto-legge n. 21 del 2012; 
    c. l'oggetto della prenotifica  rientra  nell'ambito  applicativo
del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  ma  sono  manifestamente
insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. 
  3. Nei casi di cui al comma 2,  lettere  b)  e  c),  il  Gruppo  di
coordinamento,    su    proposta    del    Ministero     responsabile
dell'istruttoria e  della  proposta  per  l'eventuale  esercizio  dei
poteri   speciali,   all'esito   di   una   valutazione   preliminare
sull'oggetto della prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione  della
riunione del Gruppo di  coordinamento,  una  o  piu'  amministrazioni
componenti  il  medesimo  Gruppo  possono  richiedere  che  l'impresa
partecipante alla procedura esegua  una  formale  notifica  ai  sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni  caso,
entro  il  termine  di  tre  giorni  dalla  riunione  del  Gruppo  di
coordinamento  per  le  amministrazioni  componenti  il   Gruppo   di
coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma  2  per  la
stazione  appaltante,  le  stesse  amministrazioni  o   la   stazione
appaltante  possono  richiedere  che  l'impresa   partecipante   alla
procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  n.  21  del  2012.   Il   Dipartimento   per   il
coordinamento  amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  comunica,  pertanto,  all'imprenditore  la  necessita'   di
eseguire una formale notifica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  del  citato
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56: 
              «Art. 1 (Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente
          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale:  a)
          imposizione  di   specifiche   condizioni   relative   alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere, atti
          od   operazioni   dell'assemblea   o   degli   organi    di
          amministrazione di un'impresa di cui alla lettera  a),  che
          abbiano  per  effetto  modifiche  della  titolarita',   del
          controllo o della disponibilita' degli  attivi  individuati
          ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli  aventi
          ad oggetto la fusione o la  scissione  della  societa',  il
          trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di  societa'
          controllate,  il  trasferimento   all'estero   della   sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
          diritti reali o di utilizzo relative  a  beni  materiali  o
          immateriali,  l'assegnazione  degli  stessi  a  titolo   di
          garanzia o l'assunzione  di  vincoli  che  ne  condizionino
          l'impiego,   anche   in   ragione   della    sottoposizione
          dell'impresa  a  procedure  concorsuali;   c)   opposizione
          all'acquisto, a  qualsiasi  titolo,  di  partecipazioni  in
          un'impresa di cui alla lettera a) da parte di  un  soggetto
          diverso dallo Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani  o
          soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente  venga
          a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
          acquisizioni successive, per interposta persona  o  tramite
          soggetti   altrimenti   collegati,   un    livello    della
          partecipazione al capitale con diritto di voto in grado  di
          compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa
          e della sicurezza  nazionale.  A  tale  fine  si  considera
          altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
          i quali l'acquirente ha stipulato  uno  dei  patti  di  cui
          all'articolo 122 del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  di  quelli  di   cui   all'articolo
          2341-bis del codice civile. 1-bis.  I  decreti  di  cui  al
          comma 1 volti ad  individuare  le  attivita'  di  rilevanza
          strategica  per  il  sistema  di  difesa  e  di   sicurezza
          nazionale stabiliscono la tipologia di  atti  o  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle  delibere,  dagli  atti  o  dalle
          operazioni di cui alla lettera b) del comma 1,  il  Governo
          considera,  tenendo  conto  dell'oggetto  della   delibera,
          dell'atto o dell'operazione, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto  risultante  dalla   delibera,   dall'atto   o
          dall'operazione a garantire  l'integrita'  del  sistema  di
          difesa  e   sicurezza   nazionale,   la   sicurezza   delle
          informazioni relative alla difesa militare,  gli  interessi
          internazionali dello Stato, la  protezione  del  territorio
          nazionale, delle infrastrutture critiche  e  strategiche  e
          delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita:  a)  l'adeguatezza,
          tenuto  conto  anche  delle  modalita'   di   finanziamento
          dell'acquisizione, della capacita' economica,  finanziaria,
          tecnica  e  organizzativa   dell'acquirente   nonche'   del
          progetto industriale, rispetto alla  regolare  prosecuzione
          delle   attivita',   al   mantenimento    del    patrimonio
          tecnologico,   anche   con   riferimento   alle   attivita'
          strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli
          approvvigionamenti, oltre  che  alla  corretta  e  puntuale
          esecuzione  degli   obblighi   contrattuali   assunti   nei
          confronti  di  pubbliche  amministrazioni,  direttamente  o
          indirettamente, dalla societa' le cui  partecipazioni  sono
          oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti
          relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e  alla
          sicurezza nazionale; b)  l'esistenza,  tenuto  conto  anche
          delle posizioni ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi
          oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di
          legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i
          principi di democrazia o dello Stato di  diritto,  che  non
          rispettano le norme del diritto internazionale o che  hanno
          assunto  comportamenti  a  rischio  nei   confronti   della
          comunita' internazionale , desunti dalla natura delle  loro
          alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni  criminali  o
          terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni  di  cui
          al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze:  a)  che  l'acquirente  sia   direttamente   o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario   o   finanziamenti   consistenti;   b)    che
          l'acquirente sia gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
          incidono sulla sicurezza  o  sull'ordine  pubblico  in  uno
          Stato membro dell'Unione europea; c) che vi  sia  un  grave
          rischio che l'acquirente intraprenda attivita'  illegali  o
          criminali. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b),  ((salvo  che  l'operazione  sia))  in
          corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del
          comma 5, l'impresa notifica alla Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla  delibera,
          sull'atto  o  sull'operazione  da  adottare  in   modo   da
          consentire il tempestivo  esercizio  del  potere  di  veto.
          Dalla notifica non deriva per la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri ne' per l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al
          pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e
          successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
          notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri  comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per  una
          sola  volta,  fino  al   ricevimento   delle   informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli
          obblighi di cui al  presente  comma,  ivi  compresi  quelli
          derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di  cui
          al comma 1,  lettera  b),  eventualmente  esercitato  nella
          forma  dell'imposizione  di   specifiche   prescrizioni   o
          condizioni,  e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ove possibile congiuntamente  alla  societa'  le
          cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica  la
          stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel  contempo   le
          informazioni   necessarie,   comprensive   di   descrizione
          generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e
          del suo ambito di operativita', per le valutazioni  di  cui
          al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia  effettuata
          congiuntamente da tutte le parti del procedimento  indicate
          al  primo  periodo,  la  societa'  notificante   trasmette,
          contestualmente alla notifica, una informativa,  contenente
          gli elementi  essenziali  dell'operazione  e  della  stessa
          notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono  oggetto
          dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione  al
          procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.  Nel
          caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto  azioni  di  una
          societa'   ammessa   alla    negoziazione    nei    mercati
          regolamentati, la notifica deve essere  effettuata  qualora
          l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
          una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e
          sono  successivamente  notificate   le   acquisizioni   che
          determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
          per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per  cento  e  50
          per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie  indicate  nel  terzo  periodo.  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quarantacinque  giorni  dalla  data
          della notifica. Entro quindici giorni  dalla  notifica,  la
          societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Qualora  si  renda
          necessario   richiedere   informazioni   alle   parti   del
          procedimento, il predetto termine di quarantacinque  giorni
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di venti giorni. Eventuali  richieste
          di informazioni e richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali  l'acquisto  puo'  essere  effettuato.  In  caso   di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino
          alla notifica e, successivamente, comunque fino al  decorso
          del  termine  per  l'imposizione  di   condizioni   o   per
          l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto  che  non
          osservino le condizioni  imposte  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su  richiesta  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita   delle
          suddette  azioni  o  quote  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni
          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
          di tali azioni o quote sono nulle. 
              5-bis. Ai fini dell'esercizio dei  poteri  speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
          oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita'  di
          rilevanza  strategica  ovvero  che  detengono   attivi   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale e' notificata alla Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri entro i termini e  con  le  procedure  di  cui  al
          presente articolo. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza. 8-bis. Salvo che il fatto costituisca  reato  e
          ferme le invalidita' previste  dalla  legge,  chiunque  non
          osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al  presente
          articolo  e'  soggetto  a   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei
          casi di violazione degli obblighi di  notifica  di  cui  al
          presente articolo, anche in assenza della notifica  di  cui
          ai commi 4 e 5, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          puo'  avviare  il  procedimento  ai   fini   dell'eventuale
          esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere  a),  b)  e
          c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
          procedurali previsti  dal  presente  articolo  nonche'  dal
          regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque
          giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione  del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica.» 
              «Art.  2   (Poteri  speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate, incluse  le  concessioni  di  grande  derivazione
          idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
          settori dell'energia, dei trasporti e delle  comunicazioni,
          nonche' la tipologia di atti od operazioni  all'interno  di
          un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
          cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
          sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              1-bis. 
              1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale,  anche  se  oggetto  di  concessioni,   comunque
          affidate,  ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, salvo  che  l'operazione  sia  in  corso  di
          valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
          entro dieci  giorni  e  comunque  prima  che  vi  sia  data
          attuazione, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi  termini
          le   delibere   dell'assemblea   o    degli    organi    di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
              2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
          da  un'impresa  che  detiene  uno  o  piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          ovvero, nei settori individuati  nel  secondo  periodo  del
          comma  5,  anche  a  favore  di  un  soggetto  appartenente
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli   stabiliti   o
          residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          il trasferimento di societa' controllate  che  detengono  i
          predetti  attivi,  ovvero  che   abbia   per   effetto   il
          trasferimento  della  sede  sociale   in   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, e' notificato,  salvo  che
          l'operazione sia in corso di valutazione o sia  gia'  stata
          valutata ai  sensi  del  comma  5,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  dalla  stessa  impresa.  Sono
          notificati  altresi'   nei   medesimi   termini   qualsiasi
          delibera, atto od operazione, adottato  da  un'impresa  che
          detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi  del
          comma 1-ter, che abbia per  effetto  il  cambiamento  della
          loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia  ad
          oggetto la modifica dell'oggetto sociale,  lo  scioglimento
          della  societa'  o  la  modifica  di  clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3 del presente decreto. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
              4. Con le notifiche di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato, ove possibile congiuntamente alla  societa'  le
          cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro  dieci
          giorni  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,
          unitamente ad  ogni  informazione  utile  alla  descrizione
          generale del progetto di  acquisizione,  dell'acquirente  e
          del  suo  ambito  di  operativita'.   Nei   settori   delle
          comunicazioni, dell'energia, dei trasporti,  della  salute,
          agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio
          e assicurativo, sono soggetti all'obbligo  di  notifica  di
          cui al  primo  periodo  anche  gli  acquisti,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti
          all'Unione  europea,  ivi  compresi  quelli  residenti   in
          Italia, di rilevanza  tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58.  Nel  computo  della  partecipazione
          rilevante si tiene conto della partecipazione  detenuta  da
          terzi con cui  l'acquirente  ha  stipulato  uno  dei  patti
          previsti dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato  approvato  il  bilancio.  Nei  casi  in  cui  la
          notifica non sia  effettuata  congiuntamente  da  tutte  le
          parti  dell'operazione  indicate  al  primo  e  al  secondo
          periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
          alla notifica, una  informativa,  contenente  gli  elementi
          essenziali dell'operazione e della  stessa  notifica,  alla
          societa' le cui partecipazioni sono oggetto  dell'acquisto,
          al fine di consentirne la partecipazione  al  procedimento,
          fornendo prova  della  relativa  ricezione.  Sono  soggetti
          all'obbligo di notifica di cui al presente  articolo  anche
          gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
          non  appartenenti  all'Unione  europea,  in  societa'   che
          detengono gli attivi individuati come strategici  ai  sensi
          dei commi 1  e  1-ter,  che  attribuiscono  una  quota  dei
          diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
          tenuto conto delle  azioni  o  quote  gia'  direttamente  o
          indirettamente  possedute,  quando  il  valore  complessivo
          dell'investimento sia pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro,  e  sono  altresi'  notificate  le  acquisizioni  che
          determinano il superamento delle soglie del 15  per  cento,
          20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 
              5-bis. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1  e  al
          presente articolo, per soggetto esterno all'Unione  europea
          si intende: a) qualsiasi persona fisica che  non  abbia  la
          cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione  europea;  b)
          qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea  e  che  non  abbia  la
          residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o dello Spazio economico  europeo  o  che  non  sia
          comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica  che
          abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o  il
          centro  di  attivita'  principale  in  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
          sia comunque ivi  stabilita,  e  che  risulti  controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e  c);  e)
          qualsiasi persona fisica o persona giuridica che  abbia  la
          cittadinanza di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o
          dello Spazio  economico  europeo  che  abbia  stabilito  la
          residenza,  la  dimora   abituale,   la   sede   legale   o
          dell'amministrazione  ovvero   il   centro   di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
          sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere    condizionata     all'assunzione,     da     parte
          dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
          oggetto dell'acquisto, di impegni diretti  a  garantire  la
          tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni  dalla
          notifica, la societa' acquisita puo' presentare  memorie  e
          documenti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
          Qualora  si  renda   necessario   richiedere   informazioni
          all'acquirente e alla societa' le cui  partecipazioni  sono
          oggetto dell'acquisto, il termine di cui al  primo  periodo
          e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          dieci  giorni.  Qualora  si  renda   necessario   formulare
          richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
          di quarantacinque giorni e' sospeso, per  una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni e le richieste istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali i poteri speciali si  intendono  non  esercitati.  In
          caso  di  incompletezza  della  notifica,  il  termine   di
          quarantacinque giorni previsto dal presente  comma  decorre
          dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che  la
          integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
          predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
          degli impegni di cui al  primo  periodo,  il  Governo  puo'
          opporsi, sulla base della stessa  procedura,  all'acquisto.
          Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso  del
          termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
          o imposizione di impegni, i  diritti  di  voto  o  comunque
          quelli aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale
          connessi  alle  azioni  o  quote   che   rappresentano   la
          partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi  i  predetti
          termini, l'operazione puo' essere  effettuata.  Qualora  il
          potere  sia  esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di
          impegni , in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
          cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di  voto  o
          comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da  quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli. La societa' acquirente e  la  societa'
          le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,  che  non
          adempiano agli  impegni  imposti  sono  altresi'  soggette,
          salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   valore
          dell'operazione, e comunque non inferiore all'1  per  cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
          sia stato approvato il bilancio. In caso di  esercizio  del
          potere di opposizione l'acquirente non  puo'  esercitare  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da quello patrimoniale, connessi alle azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente
          sia    direttamente    o     indirettamente     controllato
          dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
          forze armate,  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
          europea,  anche   attraverso   l'assetto   proprietario   o
          finanziamenti consistenti; b)  che  l'acquirente  sia  gia'
          stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
          sull'ordine  pubblico  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea; c) che vi sia un grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
              7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i  seguenti  criteri:
          (2) a) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati;  b)  l'idoneita'
          dell'assetto    risultante    dall'atto     giuridico     o
          dall'operazione, tenuto  conto  anche  delle  modalita'  di
          finanziamento   dell'acquisizione   e    della    capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente,  a  garantire:  1)  la  sicurezza   e   la
          continuita' degli approvvigionamenti; 2)  il  mantenimento,
          la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli  impianti.
          b-bis) per le operazioni di cui al  comma  5  e'  valutata,
          oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi  di
          cui al comma 3, anche il pericolo per la  sicurezza  o  per
          l'ordine pubblico. 
              7-bis. Ai fini dell'esercizio dei  poteri  speciali  di
          cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
          svolge attivita' ovvero detiene uno  o  piu'  degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter  e'
          notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
          i termini e con le procedure di cui al  presente  articolo,
          qualora uno o piu'  soci,  esterni  all'Unione  europea  ai
          sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al 10  per  cento.  8.  Nel
          caso  in  cui  le   attivita'   di   rilevanza   strategica
          individuate con i decreti di cui al comma 1 si  riferiscono
          a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei
          Ministri  delibera,  ai  fini  dell'esercizio  dei   poteri
          speciali di cui ai commi 3 e 6, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza.  Le
          notifiche di  cui  ai  commi  2  e  5  sono  immediatamente
          trasmesse dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  (6)  8-bis.  Nei
          casi di violazione degli obblighi di  notifica  di  cui  al
          presente articolo, anche in assenza della notifica  di  cui
          ai commi 2, 2-bis e 5,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri   puo'   avviare   il   procedimento    ai    fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
          trovano applicazione  i  termini  e  le  norme  procedurali
          previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento  di
          cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di  cui
          ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del  procedimento
          di accertamento della violazione dell'obbligo di  notifica.
          9. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».