Art. 2 
 
       Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  al  31
dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili  e  penali  pendenti
presso la sezione distaccata di Ischia  del  tribunale  di  Napoli  e
presso  l'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Ischia  sono  rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022. 
  2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e' sospeso  il  decorso
dei termini per il compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di  Ischia  del
tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei  procedimenti
esecutivi,  per  le  impugnazioni  e,  in  genere,  tutti  i  termini
procedurali. Ove il decorso  del  termine  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  3.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  le  udienze  dei
procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti  gli
uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti  alla  data  del  26
novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni  di  Casamicciola
Terme o Lacco Ameno, sono rinviate,  su  istanza  di  parte,  a  data
successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo  si  procede  quando
una delle parti e' difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio
legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al
26 novembre 2022. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti  che  alla
data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale
o la sede operativa o esercitavano la propria  attivita'  lavorativa,
produttiva o di funzione nei comuni di  Casamicciola  Terme  o  Lacco
Ameno, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 26 novembre 2022 fino  al  31
dicembre 2022 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi
soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini
relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi  e  giurisdizionali.  Per  il
medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e' altresi'
sospeso il decorso del termine di cui  all'articolo  124  del  codice
penale  in  relazione  alle  querele  dei  residenti  nei  comuni  di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal  26  novembre
2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo.  La  sospensione  opera  a  favore  di
debitori e obbligati, anche in via di regresso o di  garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  non  operano  nei
seguenti casi: 
    a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile  o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e
trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell'Unione  europea;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in  genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore,
egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di  sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura  penale,  procedimenti  per  la  consegna  di  un
imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile
2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo
I del titolo  II  del  libro  XI  del  codice  di  procedura  penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e'
pendente  la  richiesta  di  applicazione  di  misure  di   sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i  proposti  o  i  loro
difensori  espressamente  richiedono  che  si  proceda,  altresi'   i
seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi dei commi 2  e  4  sono  altresi'  sospesi,  per  lo  stesso
periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli
303 e 308 del codice di procedura penale. 
  8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del  comma  1  non  si
tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono
stati sospesi a norma del comma 4 non  si  tiene  conto  del  periodo
compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.