Art. 3 
 
       Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, 
                  contabile, militare e tributaria 
 
  1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i  termini
processuali  per  il  compimento  di  qualsiasi  atto   nei   giudizi
amministrativi, contabili, militari e tributari  in  cui  almeno  una
delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede
nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso  modo  si
procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo  studio  legale
nei comuni stessi, a condizione che la nomina  sia  anteriore  al  26
novembre 2022. Ove il decorso del termine  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze  fissate  nel  periodo
temporale tra il 26  novembre  2022  e  il  31  dicembre  2022,  sono
rinviate su istanza di parte a data successiva. 
  3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi  soggetti  ivi
indicati, sono altresi' sospesi i termini per la  proposizione  degli
atti  introduttivi  del  giudizio,  per  le  impugnazioni,   per   la
proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i  termini
processuali.