Art. 4 
 
        Proroga del termine per la cessazione del temporaneo 
       ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  19  febbraio
2014, n. 14, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2024. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa  di
euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.