Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 e' incrementato di 3,61  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2028. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in  6,12  milioni
di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal
comma 1, del presente articolo, pari  a  3,61  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75  milioni
di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
    b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di  2,46  milioni  di
euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.