Art. 2 
 
 
      Misure economiche connesse all'esercizio del golden power 
 
  1. Successivamente all'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese  e  del
made  in  Italy  valuta,  su  istanza  dell'impresa  notificante,  la
sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno  della
capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire  un  rafforzamento
patrimoniale, ai fini dell'accesso con  priorita'  al  Fondo  per  la
salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   e   la    prosecuzione
dell'attivita' di impresa, di cui all'articolo 43  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sempre  su  istanza
dell'impresa notificante, puo', altresi', chiedere  di  valutare  con
priorita'  la  sussistenza  dei  presupposti   per   l'accesso   agli
interventi erogati dal  patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3. Nei  due  anni  successivi  all'esercizio  dei  poteri  speciali
l'impresa e' ammessa a formulare istanza  per  l'accesso  prioritario
agli  strumenti  dei  contratti  di  sviluppo  e  degli  accordi  per
l'innovazione. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti  i  criteri  generali
per l'effettuazione delle valutazioni di  cui  ai  precedenti  commi,
nonche' i termini e le modalita' procedimentali  per  l'accesso  alle
misure di sostegno.