Art. 2 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello  sviluppo
economico,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, elabora una relazione  avente  ad  oggetto  lo
stato di attuazione del presente regolamento sulla base  dei  dati  e
delle informazioni richiesti con cadenza annuale  dalle  associazioni
degli  operatori  economici  che  partecipano   alla   procedura   di
affidamento e dalle associazioni  delle  imprese  offerenti  i  nuovi
contratti di garanzia e di assicurazione. 
  2. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  previo  accordo  nel
rispetto delle rispettive competenze istituzionali, puo'  coinvolgere
le  altre  Autorita'  di  settore  nello  svolgimento  dell'attivita'
ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di  cui
al comma 1 e' trasmessa alla Cabina  di  regia  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 212 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Per il primo  anno,  la  relazione  e'  elaborata  entro  il  31
dicembre 2023 ed e' trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma  2
entro il 31 marzo 2024. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 212 del citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  212  (Indirizzo  e  coordinamento).  -  1.  E'
          istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          una Cabina di regia con il compito di: 
                  a)  effettuare  una  ricognizione  sullo  stato  di
          attuazione  del  presente  codice   e   sulle   difficolta'
          riscontrate  dalle  stazioni  appaltanti  nella   fase   di
          applicazione anche al fine di proporre eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento; 
                  b) curare,  se  del  caso  con  apposito  piano  di
          azione,  la  fase  di  attuazione   del   presente   codice
          coordinando l'adozione, da parte dei  soggetti  competenti,
          di decreti e linee guida, nonche' della  loro  raccolta  in
          testi unici integrati, organici  e  omogenei,  al  fine  di
          assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca; 
                  c) esaminare le  proposte  di  modifiche  normative
          nella materia disciplinata dal presente codice al  fine  di
          valutarne l'impatto sulla legislazione  vigente,  garantire
          omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  nel
          coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; 
                  d) promuovere la realizzazione,  in  collaborazione
          con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di
          procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
          dell'utilizzo   degli   strumenti   informatici   e   della
          digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; 
                  e)  promuovere  accordi,  protocolli   di   intesa,
          convenzioni, anche con associazioni private  per  agevolare
          la bancabilita' delle opere pubbliche. 
                2. La Cabina  di  regia  segnala,  sulla  base  delle
          informazioni ricevute, eventuali  specifiche  violazioni  o
          problemi  sistemici  all'ANAC   per   gli   interventi   di
          competenza. 
                3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre
          anni, la  Cabina  di  regia,  anche  avvalendosi  di  ANAC,
          presenta  alla  Commissione  una  relazione  di   controllo
          contenente, se del  caso,  informazioni  sulle  cause  piu'
          frequenti di non  corretta  applicazione  o  di  incertezza
          giuridica,  compresi  possibili  problemi   strutturali   o
          ricorrenti nell'applicazione delle norme,  sul  livello  di
          partecipazione delle microimprese e delle piccole  e  medie
          imprese  agli  appalti  pubblici   e   sulla   prevenzione,
          l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di  frode,
          corruzione, conflitto di interessi  e  altre  irregolarita'
          gravi in materia di appalti e di concessioni. 
                4. La Cabina di regia e' la  struttura  nazionale  di
          riferimento per la cooperazione con la Commissione  europea
          per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  normativa  in
          materia  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  e  per
          l'adempimento degli obblighi di assistenza  e  cooperazione
          reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo  scambio
          di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
          presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 
                5. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
          sentita l'ANAC e la Conferenza unificata,  entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore del presente codice.»