Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura  di  gara
siano pubblicati successivamente  alla  data  della  sua  entrata  in
vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, qualora non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte.