Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. E' ammesso a partecipare  alle  procedure  di  cui  al  presente
decreto  il  personale  docente  ed   educativo   delle   istituzioni
scolastiche ed  educative  statali  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente,
che abbia  effettivamente  reso,  nelle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, un servizio di almeno cinque anni  e  che  sia  in
possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: 
    a) laurea magistrale; 
    b) laurea specialistica; 
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 
    d)  diploma  accademico  di  secondo  livello  rilasciato   dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    e)  diploma  accademico  di  vecchio  ordinamento  congiunto  con
diploma di istituto secondario superiore. 
  2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero  sono
considerati  validi  per  l'ammissione  al  concorso  se   dichiarati
equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo  la
normativa vigente. 
  3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato  antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino  al
termine delle operazioni di scrutinio finale. 
  4.  Ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,  si  considera  valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con  esclusione
dei  periodi  di  retrodatazione  giuridica,  restando  fermo  quanto
previsto al comma 3 circa la validita' del  servizio  prestato  anche
prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. 
  5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. 
  6. I candidati partecipano al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi, l'USR responsabile della procedura dispone  l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          recante «Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
          didattica  degli  atenei»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  2  del  4  gennaio
          2000.