Art. 10 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, le parole: «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono
soppresse. 
  2. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
    c) dopo  il  secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro  il  30  aprile
2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto
ai sensi del presente comma e' condizione di improcedibilita' per  la
prosecuzione della procedura di affidamento secondo le  modalita'  di
cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle procedure di  affidamento  della
concessione secondo le modalita' di cui all'articolo 60  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 10 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31  ottobre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le  seguenti:
«e nel triennio 2023-2025». 
  6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo  2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applica anche in  caso  operatori  economici  con  sede  operativa
collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27,  comma
8-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  che  abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  stabilimenti  o
aziende ubicate in dette aree. 
  9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1  e
1-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato: 
    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per  cento  delle
somme dovute; 
    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle  somme
dovute. 
  10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni  e  interessi  e  possono  essere  effettuati  in   un'unica
soluzione entro  i  termini  individuati  al  medesimo  comma  ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera  a),  e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari  importo  per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione,  la  prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma  9.  Le
modalita' e i termini di  presentazione,  nonche'  il  modello  della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del  comma  9
sono stabiliti con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della  legge  18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione e fino al  31  dicembre  2023.  Ai
relativi oneri, pari a  890.000  euro  nell'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.