Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono
soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»;
c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 30 aprile
2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto
ai sensi del presente comma e' condizione di improcedibilita' per la
prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalita' di
cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della
concessione secondo le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti:
«e nel triennio 2023-2025».
6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applica anche in caso operatori economici con sede operativa
collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma
8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o
aziende ubicate in dette aree.
9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e
1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle
somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme
dovute.
10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica
soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le
modalita' e i termini di presentazione, nonche' il modello della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9
sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai
relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.