Art. 10 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. 2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»; c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto ai sensi del presente comma e' condizione di improcedibilita' per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025». 6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. 9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato: a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute; b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute. 10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalita' e i termini di presentazione, nonche' il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.