Art. 11 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al biennio 2022-2023. 2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonche' di cinquanta unita' appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024. 3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al triennio 2022-2024. 4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»; 2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»; b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data». 7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024. 8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».