Art. 11 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1.  Il  termine  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo  17-octies,  comma
3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e'  differito  al
biennio 2022-2023. 
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato   del
contingente di personale in posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale  nonche'  di  cinquanta  unita'  appartenenti  all'area  II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024. 
  3. Il  termine  per  l'assunzione  di  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo  17-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021   n.   80,   convertito   con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito  al
triennio 2022-2024. 
  4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
anni». 
  6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, alinea, le parole: «entro  il  18  aprile  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»; 
      2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 
      3) al comma 4, le  parole:  «e,  successivamente,  ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 
    b)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  le   parole:   «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni  cinque  anni  a
partire da tale data». 
  7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per  gli  interventi
di  cui  alla  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre  2014,
n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2015,
il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024. 
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  primo
periodo non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono
all'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle
stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».