Art. 13 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024». 2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».