Art. 13 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero»  e
le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024». 
  2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2023». 
  4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023». 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «negli
anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte  le
seguenti: «in cui avviene il versamento».