Art. 15 
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura 
 
  1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n.  77,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data  il
commissario  predispone  comunque  la  situazione  patrimoniale   del
soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre  2023,  nonche'  il
piano di riparto con la graduazione dei crediti.  Fino  a  tale  data
sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza  nei
confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche'  l'efficacia
esecutiva delle cartelle di  pagamento  notificate  ed  in  corso  di
notifica  da  parte  di  Agenzia  Entrate  Riscossione,  oltreche'  i
pagamenti dei ratei in favore di Agenzia  dell'Entrate  gia'  scadute
e/o in corso di scadenza.». 
  3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25,  le  parole:  «entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro un anno». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.