Art. 16
Proroga di termini in materia di sport
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
luglio 2023»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
luglio 2023»;
c) all'articolo 52, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023».
2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Il predetto termine e' prorogato al 31
dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al
secondo periodo».
3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
4. Al fine di sostenere le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano
in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31
dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di
consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi
delle vigenti disposizioni.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le somme ad essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione
degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.