Art. 16 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023»; 
    b) all'articolo 52, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023»; 
    c) all'articolo 52, comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023». 
  2.  Conseguentemente,  all'articolo  31,  comma  1,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il  seguente:  «Il  predetto  termine  e'  prorogato  al  31
dicembre 2023 per i tesseramenti  che  costituiscono  rinnovi,  senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al  primo  e  al
secondo periodo». 
  3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 
  4. Al fine di sostenere le  societa'  e  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di   lucro   colpite   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto  previsto  per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di  lucro  degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano
in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2022, sono prorogate al 31  dicembre  2024,  allo  scopo  di
consentire il riequilibrio  economico-finanziario  delle  stesse,  in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate  ai  sensi
delle vigenti disposizioni. 
  5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  44,  comma  13,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto-legge  21   settembre   2021,   n.   127,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre  2021,  n.  165,  la  societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le  somme  ad  essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44,  non  ancora  riversate
all'entrata del bilancio dello  Stato,  non  utilizzate  e  risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla  compensazione
degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto,  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.