Art. 17
Proroga di termini in materia di editoria
1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la
piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della
particolare natura dei servizi di informazione primaria, le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco
istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari ordinari e
speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi,
anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su
supporto digitale, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese
le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli
organi costituzionali.
4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e
dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli
elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del
Sottosegretario con delega all'editoria, e' tempestivamente
costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti
tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari
di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno
10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di
comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di
formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita
proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la
definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti
con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti
del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi' autorizzate
ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico,
settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da
quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, attraverso la
procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la
procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto
legislativo 50 del 2016.