Art. 17 
 
              Proroga di termini in materia di editoria 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre   2023».   All'attuazione   della   presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  2. Al fine di garantire una  completa  informazione  attraverso  la
piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  e  in   considerazione   della
particolare  natura  dei  servizi  di   informazione   primaria,   le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  sono  autorizzate  ad  acquistare,  attraverso  l'uso  della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dalle  Agenzie  di  stampa  iscritte  in  un  apposito  elenco
istituito presso il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  notiziari  ordinari  e
speciali, nazionali e locali, servizi  giornalistici  e  informativi,
anche di carattere video  fotografico,  e  loro  raccolte,  anche  su
supporto digitale, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri  opera  quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato,  comprese
le articolazioni periferiche delle  stesse,  gli  enti  pubblici,  le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta  espressa,  gli
organi costituzionali. 
  4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e  individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi  e
dimensionali, da un apposito decreto  del  Sottosegretario  di  Stato
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    con    delega
all'informazione e all'editoria, da emanarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli
elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto  del
Sottosegretario   con   delega   all'editoria,   e'   tempestivamente
costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti
tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari
di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con  almeno
10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti  di
comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito  di
formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione,  un'apposita
proposta, comprendente tra l'altro i criteri e  i  parametri  per  la
definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi  acquisiti
con l'utilizzo della procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti
del Comitato non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  5. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  2,  le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi'  autorizzate
ad acquistare servizi  di  carattere  internazionale,  specialistico,
settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da
quelle di rilevanza nazionale  di  cui  al  comma  2,  attraverso  la
procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la
procedura  aperta,  di  cui  agli  articoli  62  e  60  del   decreto
legislativo 50 del 2016.