Art. 17 Proroga di termini in materia di editoria 1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali. 4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario con delega all'editoria, e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi' autorizzate ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del 2016.